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Ruolo Periti: informativa su nuove regole tirocinanti

Ruolo Periti 1141341779

In relazione a quanto previsto dall’art. 7 del Regolamento Consap n. 3/2024 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 243/2024 e disponibile anche nella sezione "normativa" del Ruolo), si richiama l’attenzione di tutti gli iscritti al Ruolo Periti Assicurativi e di tutti i tirocinanti sulle seguenti circostanze:

 - il dominus è tenuto ad informare Consap dell’inizio del tirocinio da parte del praticante con comunicazione conforme al “modulo n. 1”, disponibile all’indirizzo www.consap.it/ruolo-dei-periti-assicurativi/modulistica/;

 

  - tale modulo va inviato per PEC all’indirizzo consap@pec.consap.it contestualmente
all’inizio del tirocinio;


- ai fini dell’ammissione del praticante alla prova d’idoneità, “il tirocinio decorre dalla data di invio della predetta PEC”;

 

- i tirocinanti sono tenuti a partecipare “con diligenza e continuità alle attività peritali, assistendo nel corso del biennio [di praticantato] ad un minimo di perizie non inferiore a 15”;

 

- nei relativi elaborati peritali “il Perito dà atto della partecipazione del tirocinante all’attività peritale”;

 

- Consap ha facoltà di chiedere al tirocinante di fornire “prova della partecipazione all’attività peritale, esibendo copia delle perizie … alla cui redazione ha presenziato e nelle quali il Perito ha dato atto della sua presenza”.

Laddove il dominus e/o il praticante non rispettino quanto previsto dall’art. 7 del Regolamento Consap n. 3/2024, il tirocinio asseritamente svolto potrebbe non essere ritenuto idoneo, in tutto od in parte, a consentire la partecipazione alla prova di idoneità per l’iscrizione nel Ruolo dei Periti Assicurativi.

>Ruolo dei Periti Assicurativi

> Ruolo dei Periti Assicurativi: Sezione Normativa

 

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