Fondo di Garanzia Mutui Prima Casa
Il Fondo di garanzia per i mutui per la prima casa, c.d. Fondo Prima Casa, è stato istituito presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze dall’articolo 1, comma 48, lettera c), della legge 27 dicembre 2013, n. 147.
Il Fondo agevola il rapporto tra il cittadino e la banca offrendo una garanzia pubblica sui mutui destinati all’acquisto dell’abitazione principale.
Consap esamina le domande trasmesse telematicamente dalle banche e dagli intermediari finanziari aderenti, verificando la sussistenza dei requisiti previsti per l’accesso alla garanzia.
Chi può accedere al Fondo
Il Fondo Prima Casa è rivolto ai cittadini che, alla data di presentazione della domanda di mutuo, non siano proprietari di altri immobili a uso abitativo, anche all’estero.
È fatta eccezione per gli immobili acquisiti per successione a causa di morte, anche in comunione con altri successori concessi in uso a titolo gratuito a genitori o fratelli.
L’importo del finanziamento non può essere superiore a 250.000 euro.
Categorie ammesse al Fondo
l’accesso al Fondo è riservato ai soggetti appartenenti alle seguenti categorie:
- giovani coppie coniugate o conviventi more uxorio il cui nucleo familiare sia stato costituito da almeno due anni e in cui almeno uno dei componenti non abbia compiuto trentasei anni
- nuclei familiari monogenitoriali con figli minori
- conduttori di alloggi di proprietà degli istituti autonomi per le case popolari
- giovani che non abbiano compiuto trentasei anni
- nuclei familiari con tre figli di età inferiore a ventuno anni e con ISEE non superiore a 40.000 euro annui;
- nuclei familiari con quattro figli di età inferiore a ventuno anni e con ISEE non superiore a 45.000 euro annui;
- nuclei familiari con cinque o più figli di età inferiore a ventuno anni e con ISEE non superiore a 50.000 euro annui.
Nuove categorie ammesse dal 3 agosto 2026
La legge 2 luglio 2026, n. 116, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 7 maggio 2026, n. 66, recante disposizioni urgenti per il Piano Casa, ha ampliato le categorie prioritarie ammesse al Fondo.
A decorrere dal 3 agosto 2026, possono accedere al Fondo anche:
- le persone con disabilità permanente accertata ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104;
- i componenti di un nucleo familiare al quale appartenga da almeno due anni un familiare convivente, figlio, figlia, fratello o sorella del richiedente, con disabilità permanente accertata ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge n. 104 del 1992.
Misura della garanzia
Il Fondo rilascia ordinariamente una garanzia pubblica nella misura del 50 % della quota capitale del finanziamento, tempo per tempo in essere.
Per le persone con disabilità permanente e per i componenti dei nuclei familiari sopra indicati, la garanzia è riconosciuta:
- nella misura del 50 % della quota capitale del finanziamento;
- nella misura dell’80 % della quota capitale, qualora il richiedente abbia un ISEE non superiore a 40.000 euro annui.
Per le altre categorie prioritarie, la normativa prevede, ricorrendone le condizioni, la possibilità di richiedere l’innalzamento della garanzia nel caso di mutui di importo superiore all’80 % del prezzo di acquisto dell’immobile, comprensivo degli oneri accessori, e nel rispetto dei limiti ISEE previsti.
Tale disciplina è stata prorogata al 31 dicembre 2027.
Per le domande presentate fino al 31 dicembre 2027, la garanzia elevata può inoltre essere riconosciuta, in presenza delle condizioni previste dalla normativa, anche nei casi in cui il tasso effettivo globale – TEG – sia superiore al tasso effettivo globale medio – TEGM – entro il limite massimo del differenziale positivo tra:
- la media del tasso IRS a dieci anni pubblicata ufficialmente e calcolata nel mese precedente a quello di erogazione;
- la media del tasso IRS a dieci anni relativa al trimestre sulla base del quale è stato calcolato il TEGM in vigore.
Qualora il differenziale risulti negativo, la banca o l’intermediario finanziario è tenuto ad applicare le condizioni economiche più favorevoli rispetto al TEGM vigente.
L’immobile acquistato mediante il finanziamento garantito dal Fondo deve essere destinato ad abitazione principale del mutuatario.
L’immobile:
- non deve appartenere alle categorie catastali A/1, abitazioni di tipo signorile, A/8, ville, e A/9, castelli e palazzi di eminente pregio artistico o storico;
- non deve possedere le caratteristiche di lusso indicate dal decreto del Ministero dei lavori pubblici 2 agosto 1969, n. 1072.
COME PRESENTARE LA DOMANDA
La richiesta di accesso alla garanzia deve essere presentata direttamente a una banca o a un intermediario finanziario aderente all’iniziativa, contestualmente alla domanda di mutuo.
La domanda non deve essere trasmessa direttamente a Consap.
La concessione del mutuo e il ricorso alla garanzia del Fondo restano soggetti alle autonome ed esclusive valutazioni della banca o dell’intermediario finanziario.
Il Fondo può intervenire esclusivamente in relazione a finanziamenti destinati:
- all’acquisto di un immobile da adibire ad abitazione principale;
- all’acquisto accompagnato da interventi di ristrutturazione con accrescimento dell’efficienza energetica;
- all’acquisto con accollo derivante dal frazionamento di un mutuo concesso al costruttore.
Non è possibile accedere alla garanzia per un finanziamento destinato esclusivamente alla ristrutturazione dell’immobile, senza il contestuale acquisto.
Le banche aderenti si impegnano a non richiedere al mutuatario garanzie aggiuntive non assicurative, oltre all’ipoteca sull’immobile e alla garanzia pubblica del Fondo, nei limiti previsti dalla normativa vigente.
MODELLO DI DOMANDA
Per accedere al Fondo è necessario utilizzare il modello di domanda, disponibile nella sezione MODULISTICA, oppure presso la banca o l’intermediario finanziario aderente.
Alla domanda deve essere allegato un documento di identità in corso di validità. I cittadini stranieri devono allegare il passaporto unitamente al permesso di soggiorno.
Una volta ricevuta la domanda dalla banca o dall’intermediario finanziario, Consap comunica al soggetto finanziatore l’esito dell’istruttoria entro e non oltre 20 giorni.
In caso di ammissione alla garanzia, la banca comunica a Consap, entro i successivi 90 giorni, l’avvenuto perfezionamento del mutuo oppure la mancata erogazione del finanziamento.
NOTA BENE:
In caso di inadempimento del mutuatario, il Fondo interviene liquidando alla banca l’importo dovuto nei limiti della garanzia concessa.
A seguito della liquidazione, il Fondo acquisisce il diritto di recuperare nei confronti del mutuatario le somme corrisposte alla banca. Il mutuatario resta pertanto obbligato alla restituzione integrale degli importi pagati dal Fondo, il cui recupero può essere effettuato anche mediante iscrizione a ruolo, secondo quanto previsto dall’articolo 8 del decreto interministeriale 31 luglio 2014.
