EXCURSUS NORMATIVO
Legge 27 dicembre 2013, n. 147, art 1 comma 48 lett. c) ha istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze il Fondo di garanzia per la prima casa (Fondo prima casa).
Decreto interministeriale 31 luglio 2014 (pubblicato nella G.U.R.I n. 226 del 29 settembre 2014) sono state emanate le norme di attuazione dell'art. 1, comma 48, lett. c) della predetta legge n. 147/2013 ed è stata individuata Consap quale soggetto gestore del Fondo.
Protocollo d’Intesa MEF e ABI per il Fondo di Garanzia Prima Casa
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DL 30 aprile 2019 n. 34, art. 19 (c.d. “Decreto Crescita”) ha rifinanziato il Fondo, prevedendo la concessione di garanzie a prima richiesta su mutui, dell'importo massimo di 250 mila euro, per l'acquisto (anche con interventi di ristrutturazione purché con accrescimento dell'efficienza energetica) di unità immobiliari site sul territorio nazionale da adibire ad abitazione principale del mutuatario.
Legge n. 126 del 13 ottobre 2020 ha modificato l’art 1 comma 48 lett c) della legge 27 dicembre 2013, n. 147. La modifica stabilisce che le domande di accesso al Fondo devono essere inviate esclusivamente dalle seguenti categorie:
Legge n. 176 del 18 dicembre 2020, art. 4-bis, ha abrogato la lettera a) dell’articolo 41-bis, comma 1, del D.L. 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126. A partire dal 25 dicembre, pertanto, riacquistano efficacia le disposizioni dell’articolo 1 comma 48, lettera c), terzo periodo, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.
Legge 25 maggio 2021 n. 73, art.64, “Misure urgenti connesse all’emergenza COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani e i servizi territoriali” (c.d. “Decreto sostegni bis”), emanate nuove importanti disposizioni riguardanti – tra le altre – il Fondo di garanzia per l’acquisto della prima casa.
In particolare, la garanzia concedibile dal fondo è elevata all’80% della quota capitale per tutti coloro che rientrano nelle categorie prioritarie – con ISEE non superiore ai 40 mila euro annui – e che ottengono un mutuo superiore all’80% rispetto al prezzo d’acquisto dell’immobile, comprensivo di oneri accessori.
Legge 30 dicembre 2021, n.234, art.1, comma 151,“Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024”, ha prorogato fino al 31 dicembre 2022 la garanzia del Fondo elevata all’'80%.
La Legge 29 dicembre 2022, n. 197, art.1, comma 75 “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025”, ha rifinanziato il Fondo.
Legge 24 febbraio 2023, n. 14, "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi.", il c.d. Decreto Milleproroghe, ha prorogato la garanzia all'80% fino al 30 giugno 2023.
Legge 3 luglio 2023, n. 87, "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 maggio 2023, n. 51, recante disposizioni urgenti in materia di amministrazione di enti pubblici, di termini legislativi e di iniziative di solidarietà sociale”.
DECRETO-LEGGE 29 settembre 2023, n. 132 Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini normativi e versamenti fiscali. (23G00142) (GU Serie Generale n.228 del 29-09-2023)
Legge n. 213 del 30.12.2023 “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026.