Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada (FGVS)
Il Fondo di Garanzia per le Vittime della strada (FGVS) è gestito da Consap ed è stato istituito per il risarcimento dei danni conseguenti ad incidenti stradali causati, nella maggior parte dei casi, da veicoli non identificati, non assicurati, posti in circolazione contro la volontà del proprietario o assicurati con imprese poste in liquidazione coatta. L’istruttoria e la liquidazione dei danni sono effettuate dalle Imprese Assicurative designate dall’IVASS.
Il Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada è stato istituito con legge n. 990 del 1969 (abrogata con l'entrata in vigore del Codice delle Assicurazioni Private) ed è operativo dal 12 giugno 1971. È amministrato, sotto la vigilanza del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, dalla Consap con l'assistenza di un apposito Comitato presieduto dal Presidente della Società o, in sua vece, dall'Amministratore Delegato ed è composto da rappresentanti del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di Consap, dell'Ivass, delle imprese di assicurazione e dei consumatori.
La liquidazione dei danni, per i casi indicati di seguito, ai sensi dell'art. 286 del D.Lgs. 209/2005, è effettuata a cura delle Imprese Designate dall'Ivass (il provvedimento in vigore dal 1 luglio 2015 è il n. 32 del 19 maggio 2015, è consultabile nella sezione "Normativa").
MASSIMALI
L'intervento del Fondo per i casi indicati di seguito, è limitato al massimale di legge vigente al momento del sinistro (dall’11 giugno 2022 € 6.450.000,00 nel caso di danni alle persone, per sinistro; €1.300.000,00 nel caso di danni alle cose, per sinistro. Precedentemente a far data dall'11 giugno 2017 € 6.070.000,00 nel caso di danni alle persone, per sinistro; €1.220.000,00 nel caso di danni alle cose, per sinistro; a far data dall'11 giugno 2012 € 5.000.000,00 per danni a persona per sinistro, € 1.000000,00 per danni a cose per sinistro; a far data dall'11 dicembre 2009, € 2.500.000,00 per danni a persona per sinistro ed € 500.000,00 per danni a cose per sinistro).
Per consultare i massimali di legge relativi ai sinistri verificatisi prima di tali date scarica il pdf "Elenco del massimali"
> Elenco Dei Massimali.pdf <
Prima di generare il modulo verifica che il tuo danno rientri tra le ipotesi di seguito elencate. In caso di dubbi consulta le FAQ.
IL MODULO DI RICHIESTA DI RISARCIMENTO È DA INOLTRARE ALL'INDIRIZZO PEC DELL'IMPRESA DESIGNATA E A: richiestedirisarcimento@pec.consap.it
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- Ipotesi A - veicoli o natanti non identificati
per soli danni alla persona (dal 24 novembre 2007, a seguito del decreto legislativo n.198 del 6 novembre 2007, il risarcimento è dovuto anche per i danni alle cose, con una franchigia di Euro 500,00, in caso di danni gravi alla persona). - Ipotesi B - veicoli o natanti non assicurati
per danni alla persona nonché per danni alle cose con una franchigia, per quest'ultimi, di Euro 500,00 (dal 24 novembre 2007, a seguito del decreto legislativo n.198 del 6 novembre 2007, i danni alle cose verranno risarciti integralmente). - Ipotesi C - veicoli o natanti assicurati con Imprese poste in liquidazione coatta amministrativa
sia per i danni alla persona che per i danni alle cose. - Ipotesi D - veicoli posti in circolazione contro la volontà del proprietario
sia per i danni alla persona che per i danni alle cose. - Ipotesi Dbis - sinistri causati da veicoli spediti nel territorio della Repubblica Italiana da un altro Stato dello Spazio Economico Europeo
(Paesi della UE + Islanda, Norvegia e Lichtenstein) avvenuti nel periodo intercorrente dalla data di accettazione della consegna del veicolo e lo scadere del termine di 30 giorni (Art. 283, comma 1, lett. d-bis), sia per i danni alla persona che per i danni alle cose. - Ipotesi Dter - sinistri causati da veicoli esteri con targa non corrispondente o non più corrispondente allo stesso veicolo
(Art. 283, comma 1, lett. d-ter), sia per i danni alla persona che per i danni alle cose.
- Ipotesi A - veicoli o natanti non identificati
Per generare il modulo:
- Selezionare la tipologia di sinistro
- Specificare l'epoca di accadimento del sinistro
- Indicare la regione nella quale si è verificato il sinistro
- Indicare il tipo di danno subito
MODULO DI RICHIESTA DI RISARCIMENTO
Veicoli o Natanti non identificati
Veicoli o Natanti non identificati, per soli danni alla persona (dal 24 novembre 2007, a seguito del decreto legislativo n.198 del 6 novembre 2007, il risarcimento è dovuto anche per i danni alle cose, con una franchigia di Euro 500,00, in caso di danni gravi alla persona) – per presentare la relativa domanda di risarcimento:
Veicoli o Natanti non assicurati
Veicoli o Natanti non assicurati, per danni alla persona nonché per danni alle cose con una franchigia, per quest'ultimi, di Euro 500,00 (dal 24 novembre 2007, a seguito del decreto legislativo n.198 del 6 novembre 2007, i danni alle cose verranno risarciti integralmente) – per presentare la relativa domanda di risarcimento:
Veicoli o Natanti assicurati con Imprese poste in liquidazione coatta amministrativa.
Veicoli o natanti assicurati con Imprese poste in liquidazione coatta amministrativa sia per i danni alla persona che per i danni alle cose. Per presentare la relativa domanda di risarcimento:
Veicoli posti in circolazione contro la volontà del proprietario
Veicoli posti in circolazione contro la volontà del proprietario, sia per i danni alla persona che per i danni alle cose – per presentare la relativa domanda di risarcimento:
Sinistri causati da veicoli spediti nel territorio della Repubblica Italiana da un altro Stato dello Spazio Economico Europeo
Sinistri causati da veicoli spediti nel territorio della Repubblica Italiana da un altro Stato dello Spazio Economico Europeo (Paesi della UE + Islanda, Norvegia e Lichtenstein) avvenuti nel periodo intercorrente dalla data di accettazione della consegna del veicolo e lo scadere del termine di 30 giorni (Art. 283, comma 1, lett. d-bis), sia per i danni alla persona che per i danni alle cose – per presentare la relativa domanda di risarcimento:
Sinistri causati da veicoli esteri con targa non corrispondente o non più corrispondente allo stesso veicolo
Sinistri causati da veicoli esteri con targa non corrispondente o non più corrispondente allo stesso veicolo (Art. 283, comma 1, lett. d-ter), sia per i danni alla persona che per i danni alle cose – per presentare la relativa domanda di risarcimento:
CONSULTA LA "PROCEDURA PER IL RISARCIMENTO" PER APPROFONDIRE I PASSI OPERATIVI PER LA PRESENTAZIONE DELLE RICHIESTE DI RISARCIMENTO.
IL MODULO DI RICHIESTA DI RISARCIMENTO È DA INOLTRARE ALL'INDIRIZZO PEC DELL'IMPRESA DESIGNATA E A: richiestedirisarcimento@pec.consap.it