Fondo per gli acquirenti di beni immobili da costruire

Fondo per gli acquirenti di beni immobili da costruire

Fondo per gli acquirenti di beni immobili da costruire

 

Il Fondo di solidarietà per gli acquirenti di beni immobili da costruire è nato, con decreto legislativo 20 giugno 2005 n. 122, al fine di assicurare  un indennizzo agli acquirenti che, a seguito di situazioni di crisi economica del costruttore, hanno subito la perdita di somme di denaro o altri beni.

Il termine per la presentazione delle domande al Fondo di solidarietà per gli acquirenti immobili da costruire è scaduto.

AVVISO IMPORTANTE

Dal 10 gennaio 2024 gli aventi diritto riceveranno una e-mail contenente le  credenziali per accedere al portale Fondo immobili da costruire accessibile all’indirizzo https://fondoimmobilidacostruire.consap.it  e scaricare il modulo di dichiarazione sostitutiva necessario per il pagamento della V quota di indennizzo.

Sulla base delle disponibilità accumulate per ciascuna sezione del Fondo, alla Sezione 1 (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Liguria, Lombardia, Molise, Piemonte, Puglia, Valle d'Aosta) viene erogata l’ulteriore quota percentuale del 6,41%; alla Sezione 2 (Emilia Romagna, Friuli Venezia-Giulia, Lazio, Marche, Sardegna, Sicilia, Toscana, Trentino Alto Adige, Umbria, Veneto) viene erogata l’ulteriore quota percentuale del 6,90%.

Il modulo di dichiarazione sostitutiva potrà essere scaricato direttamente dal portale Fondo immobili da costruire accessibile all’indirizzo https://fondoimmobilidacostruire.consap.it    al quale gli aventi diritto accederanno con le credenziali inviate a mezzo e-mail da Consap.

Sul modulo di dichiarazione sostitutiva, come di consueto, occorre indicare eventuali riparti fallimentari nonché eventuali cambiamenti dell’ipotesi di accesso al Fondo non ancora comunicati, intervenuti successivamente al pagamento della quarta quota e (ad esempio, l’eventuale acquisto dell’immobile oggetto del preliminare).

In caso di decesso dell’istante, verificatosi successivamente al pagamento della quarta quota, è necessario allegare nella propria pagina personale - sul portale Fondo immobili da costruire accessibile all’indirizzo https://fondoimmobilidacostruire.consap.it - la dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa ai sensi dell’art. 47 DPR n. 445/2000 indicante la data del decesso e contenente l’indicazione di tutti gli eredi unitamente al documento di identità.

Per quanto concerne il trattamento dei dati personali da parte di Consap S.p.A., si invita a prendere visione dell’informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 disponibile sul sito istituzionale, nella pagina relativa al Fondo di solidarietà per gli acquirenti di beni immobili da costruire, Informativa Privacy.

Si rende noto che è stato istituito un servizio di Call Center al n. 0685796888 per le richieste di informazioni di carattere generale in ordine alla procedura di erogazione della quinta quota di indennizzo.

 

COME FUNZIONA IL FONDO

L'esame istruttorio delle istanze ricevute è stato condotto rispettando l'ordine cronologico di presentazione delle istanze; dell'esito dell'esame è stata data comunicazione agli interessati tramite lettera.

Per quanto riguarda il pagamento delle quote di indennizzo, si rammenta che in data 08/03/2013 è stato emanato il decreto interministeriale, con il quale – ai sensi dell'art. 16 del D.L. 122/05 – sono state individuate le aree territoriali e le corrispondenti sezioni autonome del Fondo.

L'emanazione di tale decreto ha consentito di avviare per le istanze accolte il procedimento di erogazione delle quote percentuali di indennizzo.

Si specificano in dettaglio i termini del decreto.

L' intero importo delle disponibilità del Fondo è ripartito in base alla provenienza dei contributi affluiti - ai sensi del comma 5 dell'art. 17 del D.Lgs. 122/05 - tra due Sezioni autonome.

La Sezione 1 comprende le regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Liguria, Lombardia, Molise, Piemonte, Puglia, Valle d'Aosta.

La Sezione 2 comprende le regioni Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Marche, Sardegna, Sicilia, Toscana, Trentino Alto Adige, Umbria, Veneto.

Le disponibilità delle due Sezioni vanno messe in relazione - a norma del comma 4 dell'art. 14 del D.Lgs. 122/05 - con l'importo complessivo delle domande di accesso al Fondo pervenute per ciascuna di esse, salve le risultanze dell'attività istruttoria delle domande stesse.

La prima quota di acconto degli indennizzi - spettanti agli aventi diritto la cui domanda è stata accolta all'esito della relativa istruttoria - risulta pari:

  • per la Sezione 1, al 7,93% dell'indennizzo riconosciuto;
  • per la Sezione 2, all'8,13% dell'indennizzo riconosciuto.

La seconda quota d’acconto degli indennizzi risulta pari:

  • per la Sezione 1 all'8,60% dell’indennizzo riconosciuto;
  • per la Sezione 2, al 6,20% dell’indennizzo riconosciuto.

La terza quota d’acconto degli indennizzi risulta pari:

  • per la Sezione 1 al 4,94% dell’indennizzo riconosciuto;
  • per la Sezione 2 all’8,62% dell’indennizzo riconosciuto.

La quarta quota d’acconto degli indennizzi risulta pari:

  • per la Sezione 1 al 5,70% dell’indennizzo riconosciuto;
  • per la Sezione 2 all’ 5,75 % dell’indennizzo riconosciuto.

In forza del Decreto 8 marzo 2013 del Ministero della giustizia di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze – sono state erogate la prima, la seconda e la terza quota di accesso al Fondo, determinate in ragione di circa il 20% dell'indennizzo riconosciuto, sulla scorta dei contributi affluiti al Fondo stesso dalla sua istituzione (2005) a tutto settembre 2019.

Si rende noto che è stato istituito un servizio di Call Center al n. 06.85796388 per le richieste di informazioni di carattere generale in ordine alla procedura di erogazione della terza quota di indennizzo.

Ai sensi del suddetto decreto interministeriale, l’ulteriore quota d’indennizzo sarà erogata quando l’ammontare delle risorse reperite consentirà il pagamento agli aventi diritto di una quota di misura non inferiore alla metà di quella già erogata.

Sarà cura del Fondo, raggiunto il livello di disponibilità necessario, darne immediata informativa agli istanti e procedere senza indugio al pagamento della quarta quota dell’indennizzo spettante. Al riguardo, si informa che la Legge n. 19 del 27.02.2017 ha previsto una proroga di dieci anni relativamente all’obbligo di versamento del contributo con il quale vengono reperite le risorse destinate al Fondo. 
In sede di chiusura del Fondo saranno ripartite fra le due Sezioni tutte le residue risorse (art. 3, comma 5, del decreto interministeriale).

Si ricorda, infine, che l'attuale aliquota del contributo dovuto al Fondo è fissata - per decreto ministeriale - nel 5 per mille, misura massima prevista dalla legge.