Fondo per gli acquirenti di beni immobili da costruire
Il Fondo di solidarietà per gli acquirenti di beni immobili da costruire è nato, con decreto legislativo 20 giugno 2005 n. 122, al fine di assicurare un indennizzo agli acquirenti che, a seguito di situazioni di crisi economica del costruttore, hanno subito la perdita di somme di denaro o altri beni.
Il termine per la presentazione delle domande al Fondo di solidarietà per gli acquirenti immobili da costruire è scaduto.
AVVISO IMPORTANTE
Si informa che il contributo di cui al Decreto legislativo 122/2005 - dovuto al Fondo di solidarietà per gli acquirenti di beni immobili da costruire - deve essere versato sul seguente rapporto di conto corrente:
Banca Finnat Euramerica
c/c n. 52935
IT64E0308703200CC0100052935
Intestato a Consap SpA – Fondo di solidarietà per i beni immobili da costruire
È in corso l' erogazione della sesta quota di indennizzo.
Sulla base delle disponibilità accumulate per ciascuna sezione del Fondo, alla Sezione 1 (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Liguria, Lombardia, Molise, Piemonte, Puglia, Valle d'Aosta) viene erogata l’ulteriore quota percentuale del 6,66%; alla Sezione 2 (Emilia-Romagna, Friuli Venezia-Giulia, Lazio, Marche, Sardegna, Sicilia, Toscana, Trentino-Alto Adige, Umbria, Veneto) viene erogata l’ulteriore quota percentuale del 6,58%.
Il modulo di dichiarazione sostitutiva potrà essere scaricato direttamente dal portale fondoimmobilidacostruire.consap.it al quale gli aventi diritto accederanno con le credenziali inviate a mezzo e-mail da Consap.
Sul modulo di dichiarazione sostitutiva, come di consueto, occorre indicare eventuali riparti fallimentari nonché eventuali cambiamenti dell’ipotesi di accesso al Fondo non ancora comunicati, intervenuti successivamente al pagamento della quinta quota (ad esempio l’eventuale acquisto dell’immobile oggetto del preliminare).
Si invitano gli utenti a comunicare il proprio indirizzo e-mail, qualora non lo avessero già fatto in occasione della quinta quota.
In caso di decesso dell’istante, verificatosi successivamente al pagamento della quinta quota, è necessario caricare sul portale fondoimmobilidacostruire.consap.it la dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa ai sensi dell’art. 47 DPR n. 445/2000 indicante la data del decesso e contenente l’indicazione di tutti gli eredi unitamente al documento di identità.
Per quanto concerne il trattamento dei dati personali da parte di Consap S.p.A., si invita a prendere visione dell’informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 disponibile sul sito istituzionale, nella pagina relativa al Fondo di solidarietà per gli acquirenti di beni immobili da costruire, Informativa Privacy nonché sul portale https://fondoimmobilidacostruire.consap.it .
COME FUNZIONA IL FONDO
Il Decreto Legislativo 20 giugno 2005 n. 122 (e successive modifiche ed integrazioni) ha istituito il Fondo di solidarietà per gli acquirenti di beni immobili da costruire, al fine di assicurare – alle condizioni e nei termini previsti dallo stesso D.lgs. – un indennizzo agli acquirenti che, a seguito dell'assoggettamento del costruttore a procedure implicanti una situazione di crisi, abbiano perso somme di denaro e non abbiano acquistato l’abitazione, ovvero la abbiano acquistata a un prezzo maggiore di quello convenuto.
Dal 2013, con l’emanazione del Decreto dell’8 marzo 2013, che ha definito le aree territoriali e le conseguenti sezioni autonome del Fondo, sono stati avviati i pagamenti degli indennizzi spettanti agli aventi diritto la cui domanda è stata accolta all'esito della relativa istruttoria.
Si specificano in dettaglio i termini del decreto.
L' intero importo delle disponibilità del Fondo è ripartito in base alla provenienza dei contributi affluiti - ai sensi del comma 5 dell'art. 17 del D.Lgs. 122/05 - tra due Sezioni autonome.
La Sezione 1 comprende le regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Liguria, Lombardia, Molise, Piemonte, Puglia, Valle d'Aosta.
La Sezione 2 comprende le regioni Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Marche, Sardegna, Sicilia, Toscana, Trentino Alto Adige, Umbria, Veneto.
Le disponibilità delle due Sezioni vanno messe in relazione - a norma del comma 4 dell'art. 14 del D.Lgs. 122/05 - con l'importo complessivo delle domande di accesso al Fondo pervenute per ciascuna di esse, salve le risultanze dell'attività istruttoria delle domande stesse.
Dal 2013, con l’emanazione del Decreto dell’8 marzo 2013, che ha definito le aree territoriali e le conseguenti sezioni autonome del Fondo, sono stati avviati i pagamenti degli indennizzi spettanti agli aventi diritto la cui domanda è stata accolta all'esito della relativa istruttoria:
|
QUOTA INDENNIZZO |
SEZIONE 1 |
SEZIONE 2 |
|
PRIMA |
7,93% |
8,13% |
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SECONDA |
8,60% |
6,20% |
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TERZA |
4,94% |
8,62% |
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QUARTA |
5,70% |
5,75% |
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QUINTA |
6,41% |
6,90% |
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SESTA (*) |
6.66% |
6.58% |
(*) erogazione avviata ad aprile 2026
Ai sensi del suddetto decreto interministeriale, le successive quote d’indennizzo sono erogate quando l’ammontare delle risorse reperite consentirà il pagamento agli aventi diritto di una quota di misura non inferiore alla metà di quella già erogata.
Sarà cura del Fondo, raggiunto il livello di disponibilità necessario, darne immediata informativa agli istanti e procedere senza indugio al pagamento della quota dell’indennizzo spettante.
Al riguardo, si informa che la Legge n. 19 del 27.02.2017 ha previsto una proroga di dieci anni relativamente all’obbligo di versamento del contributo con il quale vengono reperite le risorse destinate al Fondo.
In sede di chiusura del Fondo saranno ripartite fra le due Sezioni tutte le residue risorse.
