FAQ Fondo per gli acquirenti di beni immobili da costruire

FAQ Fondo per gli acquirenti di beni immobili da costruire

FAQ Fondo per gli acquirenti di beni immobili da costruire


Pagamento quarta quota

L'autodichiarazione allegata alla lettera informativa deve essere opportunamente compilata e sottoscritta in originale in ogni sua parte in base alle seguenti indicazioni:

I dati anagrafici, se diversi, devono essere aggiornati.

Indicare l'eventuale incasso di riparti fallimentari solo se avvenuto dopo la ricezione della quota precedente (e quindi mai comunicato). L’indicazione dell’eventuale incasso di riparti fallimentari è da non confondere con le quote già pagate da Consap.

Comunicare se dopo l’incasso della quota precedente sia stato eventualmente acquistato l’immobile oggetto del preliminare. In tal caso allegare all'autodichiarazione anche la relativa documentazione (es. atto di compravendita con la Procedura, decreto di trasferimento, transazione con la Procedura fallimentare).

Inoltre la suddetta autodichiarazione deve essere corredata di copia del documento d'identità e delle coordinate bancarie o postali sulle quali ricevere l'accredito della quota, ove siano diverse da quelle già comunicate, oppure l'indirizzo presso il quale ricevere l'assegno circolare di equivalente importo.

Nel modulo di dichiarazione c’è la liberatoria che deve essere compilata solo in caso di domanda cointestata. Con la liberatoria il cointestatario autorizza l’istante a ricevere il pagamento della quota.

Consap, non appena avrà ricevuto la suddetta documentazione, provvederà al pagamento della quota al netto di eventuali riparti dichiarati, senza ulteriori comunicazioni.

I documenti necessari sono:

dichiarazione sostitutiva (modulo allegato a lettera informativa) firmata in originale dall'erede, con documento di riconoscimento;

dichiarazione sostitutiva ex art 47 DPR 445/2000 compilata in originale dall'erede attestante il decesso dell’istante con menzione di tutti gli eredi unitamente ai documenti di identità;

gli eredi viventi possono indicare un unico beneficiario inviando eventuale delega all’incasso oppure richiedere pagamenti separati.

Dichiarazione sostitutiva (modulo allegato a lettera informativa) firmata in originale dall'erede con documento di riconoscimento;

dichiarazione sostitutiva ex art 47 DPR 445/2000 compilata in originale dall'erede con menzione di tutti gli eredi del cointestatario unitamente ai documenti di identità;

gli eredi viventi possono indicare un unico beneficiario inviando eventuale delega all’incasso oppure richiedere pagamenti separati.

Sì, ma il terzo deve autorizzare per iscritto (anche via mail) l'incasso sul suo conto corrente allegando copia del proprio documento di identità.

No.

Oltre all'ordinaria dichiarazione sostitutiva (modulo allegato a lettera informativa) contenente l'IBAN, firmata dall'istante, è necessario che il cointestatario compili la liberatoria, anche in copia semplice, al pagamento della quota di indennizzo all'istante.

Sì, l'istante in sede di comunicazione del codice iban deve dichiarare il riparto fallimentare percepito dopo l’incasso della quota precedente erogata da Consap.

La nuova quota da accreditare verrà calcolata detraendo dall'importo accolto la somma dichiarata dall'istante.

Sì, occorre inserire sul modulo dell'autodichiarazione anche il codice SWIFT.

In forza del decreto 8 marzo 2013 del Ministero della giustizia di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze – è imminente l’avvio della procedura di erogazione della quarta quota pari al 5,70% per la sez. 1 e al 5,75% per la sez. 2.


Questioni di carattere generale

Il Fondo viene alimentato attraverso il versamento dei contributi obbligatori a carico dei costruttori, i quali sono tenuti all'obbligo di procurare il rilascio e di provvedere alla consegna della fideiussione agli attuali promissari acquirenti di beni immobili da costruire - che abbiano stipulato promesse di acquisto successivamente al 21.7.2005 - a garanzia delle somme riscosse prima del trasferimento della proprietà.

L'aliquota del contributo dovuta al Fondo è fissata nella misura del 5 per mille dell'importo di ogni fideiussione rilasciata, misura massima prevista per legge.

Perché l'unica fonte di alimentazione del Fondo è costituita dall'aliquota del 5 per mille dell'importo di ogni fideiussione rilasciata dai costruttori.

No, il termine per la presentazione delle domande è scaduto il 30/6/2008.