Il Fondo di garanzia per le vittime della caccia (FGVC) è gestito da Consap ed è stato istituito per il risarcimento dei danni a persona/cose causati da esercenti l'attività venatoria non identificati, non assicurati o assicurati con Imprese poste in liquidazione coatta. L’istruttoria e la liquidazione dei danni sono effettuate dalle Imprese assicurative designate dall’IVASS.
Il Fondo di Garanzia per le Vittime della Caccia è stato istituito con legge n. 157 del 1992 (art. 25 abrogato con l'entrata in vigore del Codice delle Assicurazioni Private) ed è amministrato, sotto la vigilanza del Ministero dello Sviluppo Economico, da Consap con l'assistenza di un apposito comitato, presieduto dal Presidente della Società, o in sua vece, dall’Amministratore Delegato, composto da rappresentanti del Ministero dello Sviluppo Economico, di Consap, dell’Ivass, delle Imprese di assicurazione e dei consumatori.
IMPRESE DESIGNATE
La liquidazione dei danni, per i casi indicati di seguito, di cui all’ articolo 302 del D.lgs. 209/2005, è effettuata a cura delle Imprese Designate dall'Ivass (il provvedimento in vigore dal 1 luglio 2015 è il n. 33 del 19 maggio 2015; è consultabile nella sezione "Normativa").
MASSIMALI
L'intervento del Fondo per i casi indicati di seguito, è limitato al massimale di legge di cui all'art.12, comma 8 della legge n. 157/1992: € 387.342,67 per ogni persona danneggiata, € 129.114,22 per danni ad animale e cose per un totale di € 516.456,90 per ogni sinistro.
Per conoscere gli indirizzi ai quali inviare le richieste di risarcimento: "ELENCHI IMPRESE"