Fondo di garanzia per le Vittime della Caccia

Fondo di garanzia per le Vittime della Caccia

Fondo di garanzia per le Vittime della Caccia

 

Il Fondo di garanzia per le vittime della caccia (FGVC) è gestito da Consap ed è stato istituito per il risarcimento dei danni a persona/cose causati da esercenti l'attività venatoria non identificati, non assicurati o assicurati con Imprese poste in liquidazione coatta. L’istruttoria e la liquidazione dei danni sono effettuate dalle Imprese assicurative designate dall’IVASS.

 

Il Fondo di Garanzia per le Vittime della Caccia è stato istituito con legge n. 157 del 1992 (art. 25 abrogato con l'entrata in vigore del Codice delle Assicurazioni Private) ed è amministrato, sotto la vigilanza del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, da Consap con l'assistenza di un apposito comitato, presieduto dal Presidente della Società, o in sua vece, dall’Amministratore Delegato, composto da rappresentanti del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, di Consap, dell’Ivass, delle Imprese di assicurazione e dei consumatori.

 

IMPRESE DESIGNATE

La liquidazione dei danni, per i casi indicati di seguito, di cui all’ articolo 302 del D.lgs. 209/2005, è effettuata a cura delle Imprese Designate dall'Ivass (il provvedimento in vigore dal 1 luglio 2015 è il n. 33 del 19 maggio 2015; è consultabile nella sezione "Normativa").

MASSIMALI

L'intervento del Fondo per i casi indicati di seguito, è limitato al massimale di legge di cui all'art.12, comma 8 della legge n. 157/1992: € 387.342,67 per ogni persona danneggiata, € 129.114,22 per danni ad animale e cose per un totale di € 516.456,90 per ogni sinistro.

Per conoscere gli indirizzi ai quali inviare le richieste di risarcimento: "ELENCHI IMPRESE"