Fondo per lo studio

Fondo per lo studio

Fondo per il credito ai giovani

 

Il Fondo per il credito ai giovani c.d. Fondo per lo studio rappresenta, per i giovani più meritevoli, un'opportunità per accedere al credito bancario così da affrontare autonomamente il percorso formativo e, successivamente, entrare nel mondo del lavoro.

Consap si occupa della gestione del Fondo e della valutazione del rispetto dei requisiti per l’accesso al Fondo, relativamente alle domande pervenute dai soggetti finanziatori.

Per accedere al Fondo per lo studio è necessario presentare la domanda direttamente alle banche aderenti all'iniziativa, presenti sul sito dedicato: www.diamoglifuturo.it

A CHI È RIVOLTO

 

Il Fondo per lo studio agevola l’accesso al credito, grazie a prestito garantito dallo Stato, agli studenti meritevoli regolarmente iscritti ad un corso di Laurea/Master/Scuola di specializzazione con un buon punteggio sul precedente titolo di studio, oppure agli iscritti ad un dottorato o ad un corso di lingue, come specificato nella sezione Per maggiori dettagli.

La normativa del Fondo prevede che i finanziamenti siano erogati in rate annuali di importo non inferiore a 3.000 euro e non superiore a 5.000 euro per ogni anno residuo di corso di studio, fino ad un massimo di 25.000 euro, fermo restando i requisiti previsti dalla normativa stessa. 

L’erogazione delle rate di finanziamento successive alla prima avviene previa presentazione al Finanziatore, dell’iscrizione alle annualità successive e a seguito del superamento di almeno la metà degli esami previsti dal piano di studi relativo agli anni precedenti. 

Si precisa che Consap, in qualità di gestore, interviene esclusivamente nella fase di ammissione alla garanzia, ai sensi del Decreto 19/11/2010 che regola il Fondo per il Credito ai Giovani, mentre alla banca compete la facoltà di erogare o meno il finanziamento fissandone i termini e le condizioni; di conseguenza, la valutazione del merito creditizio e l'erogazione del finanziamento sono ad assoluta discrezione e competenza della banca stessa.

Infine, è importante sapere che la restituzione dei finanziamenti è da effettuarsi in un periodo compreso tra i tre e i quindici anni. Il piano di ammortamento del finanziamento non può comunque iniziare prima del trentesimo mese successivo all'erogazione dell'ultima rata del finanziamento.

I finanziatori si impegnano a non richiedere ai beneficiari garanzie aggiuntive oltre alla garanzia fornita dallo stato.

La garanzia del Fondo interviene in caso di inadempimento del beneficiario del finanziamento liquidando alla banca il 70% dell’importo rimasto insoluto e provvedendo successivamente a recuperare la somma nei confronti del beneficiario inadempiente, anche mediante la procedura di iscrizione al ruolo.

Possono presentare domanda di accesso al Fondo per lo studio i soggetti che abbiano un'età compresa tra i 18 e i 40 anni.

Ulteriori informazioni sono disponibili nella pagina dedicata all'iniziativa: http://www.diamoglifuturo.it/

Possono presentare domanda di accesso al finanziamento garantito dal Fondo gli studenti che abbiano un'età compresa tra i 18 e i 40 anni e che si trovino alternativamente in una delle seguenti situazioni:

  • essere iscritto ad un corso di laurea triennale ovvero specialistica a ciclo unico, in regola con il pagamento delle tasse universitarie e in possesso del diploma di scuola superiore con un voto pari almeno a 75/100;
  • essere iscritto ad un corso di laurea magistrale, in regola con il pagamento delle tasse universitarie e in possesso del diploma di laurea triennale con una votazione pari almeno a 100/110;
  • essere iscritto ad un Master universitario di primo o di secondo livello, in regola con il pagamento delle tasse universitarie ed in possesso del diploma di laurea, rispettivamente triennale o specialistica, con una votazione pari almeno a 100/110;
  • essere iscritto ad un corso di specializzazione successivo al conseguimento della laurea magistrale a ciclo unico di medicina e chirurgia con voto pari almeno a 100/110 e in regola con il pagamento delle tasse universitarie;
  • essere iscritto ad un dottorato di ricerca all'estero che, ai fini del riconoscimento in Italia, deve avere una durata legale triennale;
  • essere iscritto ad un corso di lingue di durata non inferiore a sei mesi, riconosciuto da un “Ente Certificatore”.

Il diploma di scuola superiore deve essere conseguito presso:

  • una scuola italiana, pubblica o privata, autorizzata dal MIUR a rilasciare titoli di studio aventi valore legale in Italia;
  • una scuola straniera autorizzata dal MIUR all'apertura di una succursale dell'istituto straniero in Italia e abilitata a rilasciare titoli di studio aventi valore legale in Italia.

I corsi di laurea triennale, di laurea magistrale, di specializzazione successivo al conseguimento della laurea magistrale o i Master devono essere tenuti presso:

  • Università italiane, pubbliche o private, o scuole superiori di insegnamento universitario autorizzate dal Ministero dell’Università e della Ricerca (MIUR) a rilasciare titoli di studio aventi valore legale in Italia;
  • Università straniere o scuole superiori di insegnamento universitario straniere autorizzate dal MIUR all'apertura di una succursale dell'istituto straniero in Italia e abilitate a rilasciare titoli di studio aventi valore legale in Italia

L'Ente Certificatore deve essere qualificato tale in un provvedimento, Protocollo d’intesa, ovvero atto amministrativo comunque denominato, emanato o di cui sia parte una Pubblica Amministrazione.

Elenco delle banche alle quali è possibile richiedere il finanziamento