Il Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada (FGVS) provvede tra l’altro a rimborsare alle Imprese Designate gli indennizzi da queste ultime corrisposte per sinistri causati dalla circolazione di veicoli e natanti non coperti da assicurazione obbligatoria (art. 283, comma 1, lettera b del Codice delle assicurazioni private).
A seguito di tale rimborso, il Fondo si surroga nell’azione di regresso da esperire nei confronti dei responsabili dei suddetti sinistri e attraverso Agenzia Entrate Riscossione (prima Equitalia) procede al recupero degli indennizzi pagati.
Anche per altre fattispecie Consap-FGVS si avvale di modalità di recupero diretto nei confronti dei responsabili, attraverso Agenzia Entrate Riscossione.
Nel caso 1) il recupero avviene attraverso Agenzia Entrate Riscossione per gli indennizzi liquidati dall’Impresa Designata a partire dal 1° gennaio 2010; per le liquidazioni avvenute in data anteriore il recupero è gestito direttamente dall’Impresa Designata.
> Consulta la pagina delle Imprese Designate
Nei casi 2) 3) e 4) il recupero avviene attraverso Agenzia Entrate Riscossione a partire dal 1° settembre 2015 e direttamente dall’ Impresa Designata per le fattispecie sorte in data anteriore.
Il Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, quale Ente creditore, si riserva la facoltà di procedere all’annullamento dell’attività di recupero all’esito del riesame che riterrà di condurre in sede di autotutela, secondo i principi di legalità e buona amministrazione.
In tale evenienza Consap-FGVS conserva – nella permanenza dei presupposti di fatto e di diritto – la potestà impositiva per la quale è legittimato ad emettere un nuovo atto.
Ad ogni buon conto si invita a consultare le FAQ per ogni ulteriore specifica.