Mutui ipotecari oggetto di procedura esecutiva

Mutui ipotecari oggetto di procedura esecutiva

Mutui ipotecari oggetto di procedura esecutiva

 

Al fine di fronteggiare i casi più gravi di crisi economica dei consumatori, nel caso in cui una banca o un intermediario finanziario che sia creditore ipotecario di primo grado abbia iniziato una procedura esecutiva immobiliare avente ad oggetto l'abitazione principale di un cittadino, quest'ultimo può formulare una richiesta di rinegoziazione del mutuo usufruendo del Fondo di Garanzia Mutui Prima Casa. 

FONDO DI GARANZIA MUTUI PRIMA CASA: MUTUI IPOTECARI OGGETTO DI PROCEDURA ESECUTIVA

 

L’articolo 41-bis del decreto legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla Legge 19 dicembre 2019, n. 157, così come modificato dall’art. 40-ter della Legge 21.05.2021, n.69, art. 40 - ter, prevede - per le richieste presentate entro il termine del 31.12.2022 - per i soggetti che abbiano stipulato un mutuo ipotecario per acquistare la prima casa ed il cui immobile sia stato pignorato dall’Istituto di credito erogante in data antecedente al 21 marzo 2021, la possibilità di richiedere la rinegoziazione del mutuo alla banca erogatrice del mutuo, oppure un finanziamento ad una banca terza, con surroga nella garanzia ipotecaria, il cui ricavato verrà utilizzato per estinguere il mutuo esistente, anche con l’assistenza della garanzia del Fondo prima casa (introdotto con la Legge di Stabilità 2014).

Nell’ipotesi in cui ne posseggano i requisiti (cfr. la Legge 27 dicembre 2013, n. 147, art. 1 comma 48 lett. c). ), i predetti soggetti potranno accedere alla garanzia del Fondo nella misura del 50% dell’importo oggetto di rinegoziazione ovvero della quota capitale del nuovo finanziamento.

I requisiti per richiedere la rinegoziazione/finanziamento del mutuo sono i seguenti: 

  • i mutuatari devono rivestire la qualifica di debitore esecutato nell’ambito di una procedura esecutiva immobiliare gravante sull’immobile adibito ad abitazione principale;
  • in alternativa al debitore principale la richiesta, unicamente per l’ipotesi di finanziamento, può essere presentata anche dal coniuge, dalla parte dell’unione civile, dal convivente di fatto di cui alla legge 20 maggio 2016, n. 76 oppure dal parente/affine entro il terzo grado;
  • il mutuo ipotecario dev’essere di primo grado e deve gravare su un immobile adibito ad abitazione principale del debitore alla data di inizio della procedura esecutiva; l’immobile stesso deve risultare adibito ad abitazione principale anche all’atto della sottoscrizione della richiesta;
  • il mutuo ipotecario dev’esser già stato rimborsato per una quota non inferiore al 5% del capitale;
  • l’immobile non deve rientrare nelle categorie catastali A1, A8 e A9 e non deve avere le caratteristiche di lusso indicate nel decreto del Ministro per i lavori pubblici n. 1072 del 2 agosto 1969, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 27 agosto 1969;
  • fermo restando che il debito complessivo calcolato ai sensi dell’art.2855 cc. nell’ambito della procedura esecutiva non sia superiore ad € 250.000, l’importo offerto in occasione della richiesta di rinegoziazione/finanziamento del mutuo dev’essere pari al minor valore tra il debito per capitale e interessi ed il 75% del prezzo base d’asta del valore del bene come determinato dall’esperto di cui all’art. 569 del c.p.c.;
  • il nuovo mutuo derivante dalla rinegoziazione/finanziamento non dev’essere inferiore come durata a 10 anni né superiore ai 30 anni; la durata del predetto mutuo in anni, sommata all’età del debitore, non deve superare il numero 80.

Clicca qui per scaricare la domanda. Le domande devono essere trasmesse all’Istituto di credito erogante il mutuo in caso di rinegoziazione ovvero ad una banca terza nel caso di nuovo finanziamento.