FAQ Fondo prima casa

FAQ Fondo prima casa

FAQ Fondo prima casa

La normativa prevede che i richiedenti alla data di presentazione della domanda non siano ”proprietari di altri immobili ad uso abitativo, salvo quelli di cui il Mutuatario abbia acquistato la proprietà per successione a causa di morte, anche in comunione con altro successore, e che siano in uso a titolo gratuito a genitori o fratelli.” Pertanto, il nudo proprietario di un immobile, può fare richiesta di accesso al Fondo solo se abbia acquisito tale diritto per successione e l’immobile sia stato concesso in usufrutto ai genitori o ai fratelli/sorelle.

Sì, nulla osta all’ammissione al Fondo di Garanzia Mutui Prima Casa, fermi restando i requisiti previsti dalla normativa.

Relativamente alle "ipotesi di priorità previste dalla legge", per "Coppia coniugata ovvero convivente more uxorio il cui nucleo sia stato costituito da almeno due anni" si intende una coppia coniugata da almeno 2 anni o che abbia trasferito la residenza nella medesima abitazione da almeno due anni dove almeno uno dei due componenti non deve aver compiuto 36 anni.

Lo stato di convivente more uxorio - soggetto ad autocertificazione - deve essere attestato, all'atto di una eventuale verifica, documentando la medesima residenza dei soggetti intesa, come previsto dall'art. 43 c.c, come luogo in cui la persona ha la dimora abituale, diversamente dal domicilio, luogo in cui essa ha stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi.

In caso di cittadini stranieri occorre allegare il certificato di matrimonio qualora non risulti agli atti degli uffici pubblici italiani

L'abitazione acquistata con mutuo garantito dal Fondo dovrà essere " adibita ad abitazione principale del mutuatario" – (Art.1 decreto interministeriale 21 luglio 2014).

Al riguardo si precisa che per abitazione principale si intende "l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente oltre a risiedere anagraficamente", pertanto, non sarà sufficiente la solo dimora abituale (ex art. 43 del Codice Civile) in quanto la situazione di fatto dovrà essere necessariamente accompagnata da quella formale della residenza anagrafica entro 18 mesi dalla data del rogito.

Si conferma che la garanzia del Fondo si estende unicamente ad immobili adibiti ad abitazione principale del richiedente.

No, per i mutui garantiti dal Fondo non è consentito in alcun caso l'accollo/permuta tra privati.

Sì, la garanzia può essere attivata anche per l'acquisto di immobile da adibire ad abitazione principale a seguito di aggiudicazione in asta, purché siano stati rilevati i requisiti e rispettati i termini previsti dalla normativa di accesso al Fondo.

Sì, è possibile accedere alla garanzia del fondo per l’acquisto delle restanti quote di proprietà pervenute per successione, fermi restando i requisiti di accesso al Fondo.

No, non è possibile l’acquisto della sola nuda proprietà con la garanzia del Fondo.

Sì, è possibile accedere alla garanzia del Fondo per l’acquisto dell’abitazione principale con relativo lastrico solare di PERTINENZA ESCLUSIVA, fermi restando i requisiti previsti dalla normativa.

Il lastrico solare dovrà essere individuato anche nella Relazione Notarile Preliminare come “proprietà esclusiva” dell’immobile oggetto di compravendita.

Le spese di istruttoria, le spese di perizia, di incasso rata nonché gli eventuali costi di intermediazione per l’attività svolta dal terzo per l’ottenimento del credito.

Possono essere ricomprese anche le spese notarili e le imposte e tasse, se finanziate dalla Banca.

Solo se il finanziamento complessivamente erogato dalla Banca è contenuto nel valore dell’immobile inteso come valore di perizia.