Novità sul fondo di sospensione mutui prima casa
Possibilità di nuovi acccessi al fondo.
Con l’entrata in vigore del DECRETO-LEGGE 25 maggio 2021, n. 73, “Misure urgenti connesse all’emergenza COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani e i servizi territoriali” (c.d. “Decreto sostegni bis”), a decorrere dal giorno 26 maggio 2021, le categorie dei lavoratori autonomi/liberi professionisti e le cooperative edilizie a proprietà indivisa potranno nuovamente accedere ai benefici del fondo entro il 31 dicembre 2021, essendo estesa la validità dell’art 54, comma 1, del D.L. del 17 marzo 2020, n. 18 e successive modificazioni.
Inoltre, si ricorda che per l’accesso al Fondo:
- Non sarà più obbligatoria la presentazione dell’indicatore di situazione economica equivalente (ISEE);
- saranno ammessi alla sospensione i mutui di importo fino a 400.000 mila euro (la soglia precedente era 250.000 euro);
- i mutui già ammessi alla garanzia del Fondo “Prima casa” potranno accedere alla sospensione del pagamento delle rate;
- non si terrà conto delle sospensioni già concesse su mutui per i quali, all’atto della presentazione dell’istanza, sia ripreso, per almeno tre mesi, il regolare ammortamento delle rate di mutuo.