Fondo di sospensione mutui per l’acquisto della prima casa
Il fondo è rivolto ai titolari di un mutuo contratto per l’acquisto della prima casa e prevede la possibilità di beneficiare della sospensione del pagamento delle rate al verificarsi di situazioni di temporanea difficoltà destinate ad incidere negativamente sul reddito del nucleo familiare.
Consap si occupa della gestione del Fondo e della valutazione del rispetto dei requisiti per l’accesso al Fondo, relativamente alle domande pervenute dagli istituti di credito.
Per accedere al fondo è necessario presentare la domanda alla banca presso la quale è in corso di ammortamento il mutuo.
L’accesso al beneficio della sospensione del mutuo è previsto per i seguenti eventi-causa:
- sospensione dal lavoro per almeno 30 giorni, anche in attesa dell’emanazione dei provvedimenti di autorizzazione dei trattamenti di sostegno del reddito;
- riduzione dell’orario di lavoro per un periodo di almeno 30 giorni, corrispondente ad una riduzione dell’orario, anche in attesa dell’emanazione dei provvedimenti di autorizzazione dei trattamenti di sostegno del reddito.
Per i suddetti eventi, la sospensione del pagamento delle rate del mutuo può essere concessa per la durata massima complessiva non superiore a:
- 6 mesi se la sospensione o la riduzione dell’orario di lavoro ha una durata compresa tra 30 giorni e 150 giorni;
- 12 mesi, se la sospensione o la riduzione dell’orario di lavoro ha una durata compresa tra 151 giorni e 302 giorni;
- 18 mesi, se la sospensione o la riduzione dell’orario di lavoro ha una durata superiore a 303 giorni.
- cessazione del rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato;
- cessazione del rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato;
- cessazione dei rapporti di lavoro parasubordinato, o di rappresentanza commerciale o di agenzia (art. 409 n. 3 del c.p.c.);
- morte o riconoscimento di grave handicap ovvero di invalidità civile non inferiore all'80%;
- calo del fatturato per le categorie dei lavoratori autonomi/liberi professionisti;
- eventi previsti dall’art.2, comma 479, della legge 24 dicembre 2007 n. 244 riferibili ad almeno il 10% dei soci delle cooperative edilizie a proprietà indivisa.
NOTA BENE: Per le categorie dei lavoratori autonomi/liberi professionisti e delle cooperative edilizie il termine ultimo per la presentazione delle domande di sospensione del mutuo è il 31/12/2023.
Il DL del 17/03/2020 ha altresì previsto, per tutti i casi di accesso al Fondo e senza limiti temporali, a fronte della sospensione del pagamento delle rate di mutuo, il rimborso degli interessi compensativi nella misura pari al 50% degli interessi maturati sul debito residuo durante il periodo di sospensione.
Terminato il periodo di 24 mesi, previsto all’art. 12, comma 2, del DL n. 23/2020, in deroga al requisito stabilito dall’art.2 , comma 1 - lett. b, del DECRETO 21 giugno 2010, n. 132, dal 10 aprile 2022 l’accesso al Fondo è consentito esclusivamente per i mutui in ammortamento da almeno un anno.
Consap, accertata la sussistenza dei presupposti, comunica l’esito dell’istruttoria alla banca richiedente entro quindici giorni solari e consecutivi dal perveniento della domanda al Fondo.
COSA PREVEDE LA LEGGE DI BILANCIO 2023
La LEGGE 29 dicembre 2022, n. 197, “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025”, ha prorogato fino al 31 dicembre 2023 il termine previsto dall’art. 64 comma 1 del DECRETO-LEGGE 25 maggio 2021, n. 73 (c.d. Decreto sostegni Bis convertito con modificazioni dalla L. 23 luglio 2021, n. 106) relativo alla validità delle misure straordinarie di cui all’art 54, comma 1, del D.L. del 17 marzo 2020, n. 18 e successive modificazioni adottate nei confronti dei lavoratori autonomi/liberi professionisti e cooperative edilizie a proprietà indivisa. Tali soggetti, pertanto, continuano ad avere accesso ai benefici del Fondo.
Inoltre, si ricorda che per l’accesso al Fondo:
- non è obbligatoria la presentazione dell’indicatore di situazione economica equivalente (ISEE);
- sono ammessi alla sospensione i mutui di importo fino a 400 mila euro anziché 250 mila;
- i mutui già ammessi alla garanzia del Fondo “Prima casa” possono accedere alla sospensione del pagamento delle rate;
- non si tiene conto delle sospensioni già concesse su mutui per i quali, all’atto della presentazione dell’istanza, sia ripreso, per almeno tre mesi, il regolare ammortamento delle rate di mutuo.
Clicca qui per scaricare la domanda per le persone fisiche da presentare alle banche aderenti
Inoltre, alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, per mutui ipotecari erogati alle predette cooperative, il cui importo non può essere superiore al prodotto tra l’importo di € 400.000,00 e il numero dei soci, qualora almeno il 10% dei soci assegnatari di immobili residenziali e relative pertinenze utilizzano gli immobili come abitazione principale e che gli stessi soci hanno subito almeno uno dei seguenti eventi intervenuti successivamente alla data di stipula del contratto di mutuo e comunque successivamente al 31 gennaio 2020, la sospensione delle rate del mutuo può essere concessa nella misura di:
- 6 mesi, qualora gli eventi di cui all’art.2, comma 479, della legge 24 dicembre 2007 n. 244 riguardano un numero di assegnatari compreso tra un valore del 10 per cento e fino al 20 per cento dei soci;
- 12 mesi, qualora gli eventi di cui all’art.2, comma 479, della legge 24 dicembre 2007 n. 244 riguardano un numero di assegnatari compreso tra un valore superiore al 20 per cento e fino al 40 per cento dei soci;
- 18 mesi, qualora gli eventi di cui all’art.2, comma 479, della legge 24 dicembre 2007 n. 244 riguardano un numero di assegnatari superiore al 40 per cento dei soci.
Clicca qui per scaricare la domanda per le cooperative edilizie da presentare alle banche aderenti
COME PRESENTARE LA DOMANDA:
La domanda deve essere presentata alla banca presso la quale è in corso il pagamento delle rate del mutuo, completa di carta d’identità (per i soli cittadini italiani e dell’unione europea) o passaporto e permesso di soggiorno (per cittadini extra UE).
Inoltre il richiedente insieme alla domanda di sospensione dovrà presentare la seguente documentazione; (in caso di morte del mutuatario è sufficiente il modello di domanda):
- Cessazione del rapporto di lavoro subordinato, con attualità dello stato di disoccupazione:
- In caso di contratto di lavoro a tempo indeterminato, lettera di licenziamento ovvero documentazione attestante le dimissioni da lavoro per giusta causa;
- In caso di contratto di lavoro a tempo determinato, copia del contratto o della relativa proroga, nonché delle eventuali comunicazioni che attestino l’interruzione del rapporto (es. dimissioni per giusta causa).
In caso di dimissioni da lavoro per giusta causa è necessario produrre:
- sentenza o atto transattivo bilaterale da cui si evinca l’accertamento della sussistenza della giusta causa che ha comportato le dimissioni del lavoratore oppure;
- lettera di dimissioni per giusta causa con il riconoscimento espresso da parte del datore di lavoro della giusta causa che ha comportato le dimissioni del lavoratore ovvero lettera di dimissioni unitamente all’atto introduttivo del giudizio per il riconoscimento della giusta causa.
- Cessazione del rapporto di lavoro di cui all'art. 409 numero 3 del c.p.c., con attualità dello stato di disoccupazione:
- copia del contratto nonché delle eventuali comunicazioni di interruzione del rapporto (es. recesso per giusta causa).
In caso di dimissioni/recesso da lavoro per giusta causa è necessario produrre:
- la copia della sentenza giudiziale o dell’atto transattivo bilaterale, da cui si evinca l'accertamento della sussistenza della giusta causa che ha comportato le dimissioni del lavoratore;
- la copia della lettera di dimissioni per giusta causa con il riconoscimento espresso da parte del datore di lavoro della giusta causa che ha comportato le dimissioni del lavoratore;
- la copia della lettera di dimissioni unitamente all'atto introduttivo del giudizio per il riconoscimento della giusta causa
- Insorgenza di condizioni di non autosufficienza o handicap grave dell'intestatario o di uno dei cointestatari del contratto del mutuo:
- Il certificato rilasciato dall'apposita commissione istituita presso l'ASL competente per il territorio di residenza del richiedente che qualifichi il mutuatario quale portatore di handicap grave (art. 3, comma 3, legge 104/1992) ovvero invalido civile (da 80% a 100%).
NOTA BENE: le situazioni di cui sopra devono essersi verificate successivamente alla stipula del contratto di mutuo e nei tre anni antecedenti la richiesta di accesso al beneficio.
- Sospensione dal lavoro per almeno 30 giorni (documenti in alternativa tra loro):
- copia del provvedimento amministrativo di autorizzazione dei trattamenti di sostegno del reddito;
- copia della richiesta del datore di lavoro di ammissione al trattamento di sostegno al reddito;
- copia della dichiarazione del datore di lavoro, resa ai sensi del D.P.R. n. 445 del 2000, che attesti la sospensione dal lavoro per cause non riconducibili a responsabilità del lavoratore, con l’indicazione del numero di giorni di sospensione.
- Riduzione dell’orario di lavoro per un periodo di almeno 30 giorni (documenti in alternativa tra loro):
- copia del provvedimento amministrativo di autorizzazione dei trattamenti di sostegno del reddito;
- copia della richiesta del datore di lavoro di ammissione al trattamento di sostegno al reddito;
- copia della dichiarazione del datore di lavoro, resa ai sensi del D.P.R. n. 445 del 2000, che attesti la riduzione dell’orario di lavoro per cause non riconducibili a responsabilità del lavoratore, con l’indicazione del numero di giorni di riduzione dell’orario di lavoro.
La banca, dopo avere acquisita la documentazione prevista e averne verificata la completezza e la regolarità formale, invia telematicamente la domanda a Consap.
Una volta effettuata la registrazione della domanda e acquisito il numero identificativo della nuova pratica, la banca dovrà inviare alla stessa Consap – entro i successivi 10 giorni solari consecutivi – tutta la documentazione obbligatoria in funzione dell'evento causa per il quale si richiede la sospensione.
Consap, acquisita la documentazione, entro 15 giorni solari consecutivi comunica la propria decisione alla Banca motivando l'eventuale decisione di non ammissione della domanda.
La banca è tenuta a comunicare testualmente al mutuatario la motivazione della mancata accettazione della sua domanda.