FAQ Fondo di sospensione mutui per l’acquisto della prima casa

FAQ Fondo di sospensione mutui per l’acquisto della prima casa

FAQ Fondo di sospensione mutui per l’acquisto della prima casa

 

  • Nel caso in cui non sia ripreso il regolare ammortamento del mutuo, è possibile richiedere la proroga della sospensione fino al completamento dei 18 mesi.
  • Nel caso in cui sia ripreso il regolare ammortamento del mutuo, con il pagamento di almeno tre rate, è possibile richiedere una nuova sospensione per il periodo di 18 mesi, frazionabile in due sole tranche.

Nell’ipotesi di sospensione dal lavoro e riduzione dell’orario di lavoro per almeno 30 giorni. la richiesta può essere reiterata senza limiti.


NOTA BENE: condizione indispensabile per la presentazione di una richiesta di sospensione è che l’evento ipotesi si sia verificato nei tre anni antecedenti la richiesta di ammissione al beneficio.

  • NO. Il periodo di 24 mesi, previsto all’art. 12, comma 2, del DL n. 23/2020, in deroga al requisito stabilito dall’art.2 , comma 1 - lett. b, del DECRETO 21 giugno 2010, n. 132 è terminato. Pertanto dal 10 aprile 2022 l’accesso al Fondo è consentito esclusivamente per i mutui in ammortamento da almeno un anno.

No. La banca non può richiedere al mutuatario il pagamento della quota interessi, delle rate oggetto di sospensione, rimasta a suo carico.

Sì, Il mutuo potrà essere sospeso limitatamente alla quota di interessi riferita alla somma mutuata per l’acquisto.

Non sono ammesse le sospensioni richieste per i mutui contratti esclusivamente per ristrutturazione e/o liquidità.

L'art. 2 comma 477 lett. a) della Legge 244/2007 prevede l'esclusione dalla richiesta di sospensione dei mutui che presentano al momento della presentazione della domanda ritardi nei pagamenti superiori a novanta giorni consecutivi. Il richiedente può pertanto presentare richiesta anche in presenza di rate scadute e non pagate da non più di 90° giorno antecedenti. Dal momento della sospensione su tali rate non maturano interessi di mora.

Consap, acquisita la documentazione, entro 15 giorni solari consecutivi comunica la propria decisione alla Banca motivando l'eventuale decisione di non ammissione della domanda.

Gli eredi divenuti mutuatari per successione possono richiedere la sospensione purché possiedano tutti i requisiti e le condizioni previsti per l'accesso al Fondo.

Lo stato di disoccupazione deve ricorrere al momento della richiesta di sospensione.

Tale status deve essere autocertificato ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000, n.445. Non occorre pertanto produrre alcuna documentazione. Fermo l’onere di CONSAP ai sensi dell'art. 7 comma 1 del DM 132/2010 di effettuare il controllo dei requisiti di ammissione autocertificati e - in caso di dichiarazioni false e mendaci rese dal richiedente – provvede a revocare le agevolazioni e a trasmettere gli atti all'Autorità giudiziaria.

Ai sensi dell'art.2, comma 476 della Legge 244/2007, la sospensione è prevista per i mutui erogati per l'acquisto dell'abitazione principale. Non sono, pertanto, ammessi mutui erogati per costruzione dell’immobile.

Il mutuo accollato - già oggetto di sospensione prima dell'operazione di accollo - può essere nuovamente sospeso purché l’accollante possegga tutti i requisiti di accesso al beneficio del Fondo.

 

La richiesta può essere presentata in Banca dal mutuatario che versa nelle condizioni di cui all'art. 2, commi 1 e 3 del DM 132/2010, così come modificato dal DM 37/2013. il modulo di domanda dovrà essere sottoscritto dagli altri cointestatari del mutuo. Qualora tali cointestatari non siano in possesso dei requisiti previsti alla sopraccitata normativa, dovranno compilare e sottoscrivere esclusivamente il riquadro 1 del modello di domanda.

Sì. Il licenziamento per superamento del periodo di comporto non è riconducibile ai casi di esclusione dall'accesso al Fondo previsti all'art.2 comma 479, lettera a) della Legge n. 244/2007 e, pertanto, è possibile presentare la domanda di sospensione per detto evento.

Sì, a condizione che l’assicurazione non sia più efficace alla data di presentazione della domanda.

Qualora abbia coperto un periodo inferiore a 18 mesi potrà essere presentata una domanda di sospensione per i mesi residui a completamento di tale periodo

L'art. 2, comma 477, lettera b) della Legge 244/2007 prevede che i mutui che fruiscono di agevolazioni pubbliche al momento della richiesta di sospensione non possono essere oggetto di sospensione. Ciò al fine di evitare il cumulo tra  benefici che comportino utilizzo di risorse pubbliche.

In merito alle agevolazioni previste dall'art. 2 del DL n. 185/2008 e dall'art. 3 del DL n. 93/2008 non opera il divieto di cumulo poiché: la prima iniziativa è conclusa, la seconda non prevede alcuna contribuzione pubblica.

Ai sensi dell'art.2, comma 477, lettera a) della Legge 244/2007, la sospensione non può essere richiesta per i mutui per i quali sia stata avviata da parte di terzi una procedura esecutiva sull'immobile ipotecato. In caso di avvio di azioni esecutive da parte di terzi a sospensione già concessa, la sospensione stessa è revocata.