MODELLI DI DOMANDA
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ISTRUZIONI
La domanda deve essere presentata alla banca presso la quale è in corso il pagamento delle rate del mutuo, completa di carta d’identità (per i soli cittadini italiani e dell’unione europea) o passaporto e permesso di soggiorno (per cittadini extra UE).
Inoltre il richiedente dovrà presentare la seguente documentazione, in aggiunta alla domanda di sospensione (per gli eventi morte del mutuatario è sufficiente il solo modello di domanda):
- In caso di cessazione del rapporto di lavoro subordinato, con attualità dello stato di disoccupazione:
- In caso di contratto di lavoro (rapporto) a tempo indeterminato, lettera di licenziamento ovvero documentazione attestante le dimissioni da lavoro per giusta causa (si veda il punto 3);
- In caso di contratto di lavoro (rapporto) a tempo determinato, copia dello stesso contratto, della sua eventuale proroga, nonché delle eventuali comunicazioni con le quali s’interrompe il rapporto (nel caso di dimissioni per giusta causa si veda il punto 3).
- In caso di cessazione del rapporto di lavoro di cui all'art. 409 numero 3 del c.p.c., con attualità dello stato di disoccupazione:
- copia del contratto nonché delle eventuali comunicazioni con le quali s’interrompe il rapporto (in caso di recesso per giusta causa si veda il punto 3).
In particolare nel caso di dimissioni per giusta causa:
- la copia della sentenza giudiziale o dell’atto transattivo bilaterale, da cui si evinca l'accertamento della sussistenza della giusta causa che ha comportato le dimissioni del lavoratore;
- la copia della lettera di dimissioni per giusta causa con il riconoscimento espresso da parte del datore di lavoro della giusta causa che ha comportato le dimissioni del lavoratore;
- la copia della lettera di dimissioni unitamente all'atto introduttivo del giudizio per il riconoscimento della giusta causa.
- In caso di insorgenza di condizioni di non autosufficienza o handicap grave dell'intestatario o di uno dei cointestatari del contratto del mutuo:
- Il certificato rilasciato dall'apposita commissione istituita presso l'ASL competente per il territorio di residenza del richiedente che qualifichi il mutuatario quale portatore di handicap grave (art. 3, comma 3, legge 104/1992) ovvero invalido civile (da 80% a 100%).
NOTA BENE: le situazioni di cui sopra devono essersi verificate successivamente alla stipula del contratto di mutuo e nei tre anni antecedenti la richiesta di accesso al beneficio.
4. In caso di sospensione dal lavoro per almeno 30 giorni (documenti in alternativa tra loro):
-
- copia del provvedimento amministrativo di autorizzazione dei trattamenti di sostegno del reddito;
- copia della richiesta del datore di lavoro di ammissione al trattamento di sostegno al reddito;
- copia della dichiarazione del datore di lavoro, resa ai sensi del D.P.R. n. 445 del 2000, che attesti la sospensione dal lavoro per cause non riconducibili a responsabilità del lavoratore, con l’indicazione del numero di giorni di sospensione.
- 5. In caso di riduzione dell'orario di lavoro per un periodo di almeno 30 giorni (documenti in alternativa tra loro):
- copia del provvedimento amministrativo di autorizzazione dei trattamenti di sostegno del reddito;
- copia della richiesta del datore di lavoro di ammissione al trattamento di sostegno al reddito;
- copia della dichiarazione del datore di lavoro, resa ai sensi del D.P.R. n. 445 del 2000, che attesti la riduzione dell’orario di lavoro per cause non riconducibili a responsabilità del lavoratore, con l’indicazione del numero di giorni di riduzione dell’orario di lavoro.
Per i suddetti eventi la sospensione del pagamento delle rate del mutuo può essere concessa per la durata massima complessiva non superiore a:
- 6 mesi se la sospensione o la riduzione dell’orario di lavoro ha una durata compresa tra 30 giorni e 150 giorni;
- 12 mesi, se la sospensione o la riduzione dell’orario di lavoro ha una durata compresa tra 151 giorni e 302 giorni;
- 18 mesi, se la sospensione o la riduzione dell’orario di lavoro ha una durata superiore a 303 giorni.