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Sospensione Mutui Prima Casa: ipotesi di accesso per le cooperative edilizie a proprietà indivisa

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L'art. 10, comma 7, del DL 16 luglio 2020, n. 76 , pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 178 del 16 luglio 2020, ha disposto l'ammissione ai benefici del Fondo di solidarietà per i mutui per l'acquisto della prima casa relativamente ai mutui ipotecari erogati alle cooperative edilizie a individualmente, di importo massimo pari al prodotto tra euro 400.000 e il numero dei rispettivi soci, qualora almeno il 20% dei soci assegnatari di immobili residenziali e relative pertinenze si trovi, al momento dell'entrata in vigore della presente disposizione, nelle condizioni di non essere in grado di provvedere al pagamento delle rate del mutuo.

Gli eventi per i quali è consentito l'accesso al Fondo restano gli stessi già previsti dalla legge n. 92/2012 e dai DL n. 9/2020 e n. 18/2020.

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