Premessa
Il Fondo di solidarietà per i mutui per l'acquisto della prima casa è stato istituito, presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze, con la Legge n. 244 del 24/12/2007 che prevede la possibilità per i titolari di un mutuo contratto per l'acquisto della prima casa, di beneficiare della sospensione del pagamento delle rate al verificarsi di situazioni di temporanea difficoltà, destinate ad incidere negativamente sul reddito complessivo del nucleo familiare.
La legge n. 92/2012 recante "disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita", ha modificato la preesistente normativa consentendo l'ammissione al beneficio nei soli casi di:
Con D.M. n. 37 del 22/02/2013 il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha emanato il Regolamento recante modifiche al decreto del 21 giugno 2010 n.132.
Il DL n. 9/2020 contenente “Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19 e il DL n. 18/2020 contenente “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19 hanno introdotto la possibilità di richiedere la sospensione del mutuo anche nei seguenti ulteriori casi:
Per tali eventi, la sospensione del pagamento delle rate del mutuo può essere concessa per la durata massima complessiva non superiore a:
Il DL del 17/03/2020 ha altresì previsto, per tutti i casi di accesso al Fondo e senza limiti temporali, a fronte della sospensione del pagamento delle rate di mutuo, il rimborso degli interessi compensativi nella misura pari al 50% degli interessi maturati sul debito residuo durante il periodo di sospensione.
Il DL n. 23/2020, come successivamente integrato, ha previsto all’art. 12, comma 2, che per un periodo di ventiquattro mesi dall’entrata in vigore del decreto (fino quindi al 9 aprile 2022) l’accesso al Fondo è consentito anche nelle ipotesi di mutui in ammortamento da meno di un anno.
Il 4 giugno 2020 il Senato ha approvato in via definitiva il ddl n. 1829 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23 (“decreto liquidità”). Il provvedimento è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 6 giugno 2020.
In particolare, all’art. 12 del ddl è stata introdotta una nuova procedura che prevede l’automatica sospensione della prima rata da parte della banca sin dal momento della presentazione della domanda di sospensione del mutuo, a seguito di un semplice controllo sulla completezza e la regolarità formale della stessa.
Consap, ricevuta dalla banca la domanda di sospensione, accerta la sussistenza dei presupposti e comunica alla banca, entro venti giorni, l'esito dell'istruttoria. Decorso inutilmente tale termine, la domanda si ritiene comunque accolta.
NOTA BENE
Dal giorno della comunicazione al cliente dell’esito positivo dell’istruttoria da parte di Consap, la banca attiva la sospensione dell’ammortamento del mutuo entro 30 giorni lavorativi (il periodo di sospensione include anche il periodo di morosità, non superiore a 90 giorni, antecedente la data di presentazione della domanda) oppure, nel caso di mutui cartolarizzati o oggetto di obbligazioni bancarie garantite ai sensi della legge 130/1999, entro il 45° giorno lavorativo.
Le rate di ammortamento che eventualmente dovessero scadere a far data dalla presentazione della domanda e fino all’attivazione della sospensione, potranno essere conteggiate nel periodo di sospensione.
Per ottenere rapidamente la sospensione del mutuo è INDISPENSABILE che il cittadino, in possesso dei requisiti previsti per l’accesso al Fondo e che si trovi nelle situazioni in cui è previsto l’intervento del Fondo, collabori attivamente nella fase di presentazione della domanda di sospensione, fornendo subito alla banca che ha concesso il mutuo tutti i documenti necessari.
Dal giorno della presentazione della domanda completa di tutti i documenti, la banca interrompe il conteggio dell’eventuale ritardo di pagamento delle rate che, ai sensi della legge, non può essere comunque superiore ai novanta giorni consecutivi, pena l’inammissibilità della richiesta.
È inoltre FONDAMENTALE ricordare che:
Nb: le situazioni di cui sopra devono essersi verificate successivamente alla stipula del contratto di mutuo e nei tre anni antecedenti la richiesta di accesso al beneficio.
A cura dell'Utente:
La domanda deve essere presentata alla banca presso la quale è in corso il pagamento delle rate del mutuo, completa di tutta la seguente documentazione:
Inoltre il richiedente dovrà presentare la seguente documentazione, in aggiunta alla domanda di sospensione (per gli eventi morte del mutuatario è sufficiente il solo modello di domanda):
A cura della Banca
La banca, dopo avere acquisita la documentazione prevista e averne verificata la completezza e la regolarità formale, invia telematicamente la domanda a Consap;
A cura di Consap
Acquisita la documentazione Consap, quale gestore del Fondo, s'impegna entro 20 giorni solari consecutivi a far conoscere la propria decisione rispetto alla domanda pervenuta: tale decisione viene comunicata alla Banca e l'eventuale decisione di non ammissione della domanda viene specificamente motivata. La banca è tenuta a comunicare testualmente al mutuatario la motivazione della mancata accettazione della sua domanda.