Rilascio certificazione Blue Card

Rilascio certificazione Blue Card

Rilascio del certificato di assicurazione a copertura della responsabilità civile per i danni da inquinamento da idrocarburi - Blue card CLC


Le navi con trasporto di idrocarburi superiore a 2.000 tonnellate possono accedere e trattenersi in acque nazionali per operazioni commerciali e transitare nelle acque territoriali solo se munite di specifica garanzia assicurativa, in base quanto disposto all'art. 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 27 maggio 1978, n. 504. 
In particolare, il citato decreto prevede che il possesso del relativo contrassegno (cd. “blue card”) venga certificato da un organismo a ciò abilitato dal Ministero delle Attività Produttive.

Con Decreto del Ministero delle Attività Produttive del 12 gennaio 2006 – pubblicato sulla GU del 26 gennaio 2006 – tale funzione, in precedenza svolta dall'Isvap (ora Ivass), è stata trasferita a Consap SpA in considerazione della natura pubblicistica delle funzioni svolte in materia assicurativa.

Le relative incombenze riguardano la verifica sul piano formale del possesso del certificato di assicurazione e della conformità dello stesso al modello allegato alla Convenzione Internazionale di Londra del 1992 sulla responsabilità civile per i danni da inquinamento da idrocarburi e sono disciplinate dal Decreto sottoscritto dal Ministero dello Sviluppo Economico in data 20 dicembre 2012 che fissa anche l'importo previsto per il costo del certificato.

Pertanto, sulla base della documentazione trasmessa dagli armatori interessati, Consap certifica l’esistenza e l’operatività della polizza di assicurazione, rilasciata e sottoscritta dal rappresentante di un Club appartenente al sistema “P&I” (Protection & Indemnity Clubs), ovvero certifica l’esistenza e la vigenza di altra garanzia finanziaria conforme alle prescrizione dell’articolo VII della richiamata Convenzione Internazionale.

Consap, in caso di esito positivo dell’istruttoria, provvede al rilascio del Certificato in duplice copia inoltrandolo al richiedente anche in formato digitale a mezzo posta elettronica.
Quanto sopra, in linea con il Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 20 dicembre 2012 e con la Convenzione intercorsa con il medesimo Dicastero, in un’ottica di dematerializzazione documentale e di massima agevolazione nei confronti dell’utenza.

MODALITÀ DI PAGAMENTO DEL CERTIFICATO

Le modalità di pagamento del certificato sono disponibili nella sezione PROCEDURA.