Con l’art. 1 commi 437,438 e 439 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 è prevista la concessione di un contributo una tantum di euro 50,00 per l’acquisto di occhiali da vista ovvero di lenti a contatto correttive, denominato “Bonus vista”, in favore di nuclei familiari con un reddito ISEE inferiore a 10.000,00 euro.
A tale fine, è istituito nello stato di previsione del Ministero della salute un fondo di 5 milioni annui per il triennio 2021-2023.
Con decreto del Ministro della salute n. 116 del 25 ottobre 2022, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 15 dicembre 2022, sono stati definiti i criteri e le modalità per l’ottenimento e l’erogazione del beneficio che può essere richiesto tramite la Piattaforma web (www.bonusvista.it) appositamente istituita seguendo le indicazioni del Manuale Utente pubblicato sul sito.
I cittadini beneficiari potranno scegliere tra due modalità di accesso:
- coloro che hanno già acquistato i beni ammessi al beneficio prima dell’apertura della Piattaforma, cioè dal 1° gennaio 2021 al 4 maggio 2023, possono registrarsi sulla Piattaforma e chiedere il rimborso che verrà accreditato sulle coordinate bancarie indicate nella richiesta. L’istanza di rimborso deve essere presentata entro e non oltre il 3 luglio 2023;
- coloro che non hanno ancora effettuato l’acquisto alla data del 5 maggio 2023 possono generare il buono sulla citata Piattaforma per poi utilizzarlo presso gli esercenti accreditati all’iniziativa.
Per ottenere il rimborso dei buoni accettati, gli esercenti provvedono all’emissione di fattura elettronica secondo le linee guida pubblicate sulla Piattaforma.