Rimborso agli aventi diritto delle somme relative ai Rapporti Dormienti

Rimborso agli aventi diritto delle somme relative ai Rapporti Dormienti

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Dal 14 giugno 2010, il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha affidato a Consap la gestione delle domande di rimborso dei "Rapporti dormienti", cioè quei conti correnti, assegni circolari, libretti nominativi, libretti al portatore, certificati di deposito nominativi, certificati di deposito al portatore, fondi di investimenti o altri strumenti finanziari confluiti al Fondo di cui all'art. 1, comma 343, della legge n. 266/2005. 

Si rende noto che, nell'ambito dello svolgimento di attività strumentali ed operative connesse alla gestione delle domande di rimborso per somme erroneamente devolute, fermo restando le Circolari Ministeriali dell'8 agosto 2008, del 13 febbraio 2009, dell'11 marzo 2009 e del 3 novembre 2010, il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha rappresentato l'esigenza di acquisire agli atti oltre all'attestazione di devoluzione dell'Intermediario anche la seguente documentazione:

  • documentazione comprovante l'accertamento dell'identità del soggetto rimborsato e la qualità di "avente diritto" (in caso di eredi, autocertificazione attestante il decesso dell'avente diritto e la qualità di eredi);
  • titoli di legittimazione dei soggetti rimborsati: in copia se trattasi di titolo nominativo ovvero in originale se invece il titolo erroneamente devoluto è al portatore;
  • dichiarazione degli interessati per l'importo già ricevuto (mediante pagamento o ripristino del rapporto contrattuale);
  • in caso di ripristino delle condizioni antecedenti la data di versamento al Fondo, copia del rapporto così "ripristinato".

È stato, pertanto, predisposto un modello di domanda per la presentazione delle istanze di rimborso, da compilare in ogni sua parte a cura del rappresentante legale o soggetto munito di idonei poteri, al quale allegare i suddetti documenti.