Rimborso agli aventi diritto delle somme relative ai "Rapporti Dormienti"

Rimborso agli aventi diritto delle somme relative ai "Rapporti Dormienti"

Area riservata ai cittadini aventi diritto

Dal 14 giugno 2010, il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha affidato a Consap la gestione delle domande di rimborso dei "Rapporti dormienti", cioè quei conti correnti, assegni circolari, libretti nominativi, libretti al portatore, certificati di deposito nominativi, certificati di deposito al portatore, fondi di investimenti o altri strumenti finanziari confluiti al Fondo di cui all'art. 1, comma 343, della legge n. 266/2005. 

Se sei titolare di uno o più titoli confluiti al Fondo, puoi fare domanda di rimborso direttamente a Consap senza che ci sia bisogno di rivolgerti a un mediatore (agente finanziario, avvocato o altro professionista). Clicca qui per consultare gli elenchi dei rapporti dormienti.

Consap provvederà ad esaminare le domande ricevute secondo un rigoroso ordine cronologico (chiedendo eventuali integrazioni o rettifiche qualora ve ne sia bisogno) e, per le istanze definite positivamente, a rimborsare* le somme dovute.

Ti ricordiamo che le domande di rimborso devono essere sempre corredate dalla rispettiva attestazione di devoluzione al Fondo (emessa dalla Banca o da Poste Italiane s.p.a., o da altro istituto finanziario/assicurativo) conforme al modello scaricabile qui.

Le domande di rimborso vanno compilate secondo le istruzioni pubblicate di seguito e trasmesse con raccomandata A/R. Anche nel caso di compilazione tramite portale, Consap avvierà l'istruttoria delle richieste solo alla ricezione della documentazione originale.

*Prima di inviare i pagamenti, Consap deve ricevere il relativo accredito dal Ministero dell'Economia e delle Finanze che può richiedere delle verifiche a campione sulle istanze accolte. Sono dunque necessari tempi tecnici.

Istruzioni per scaricare il modello di domanda e trasmetterlo con raccomandata A/R

Istruzioni per generare la domanda tramite portale e trasmetterla con raccomandata A/R

Attenzione

Ti ricordiamo che il rimborso non è previsto nei seguenti casi:

  • beneficiari di contratti di assicurazione sulla vita (polizze vita);
  • beneficiari di buoni fruttiferi postali non riscossi entro il termine di prescrizione decennale;
  • beneficiari degli assegni circolari, una volta decorso il termine di prescrizione triennale di cui all'art. 84, comma 2 del Regio Decreto 21.12.1933, n. 1736;
  • ordinanti degli assegni circolari, una volta decorso il termine di prescrizione decennale di cui all'art. 2946 c.c.;
  • rapporti dormienti, una volta decorso il termine di prescrizione decennale, di cui all'art. 2946 c.c., dalla data di devoluzione al Fondo.