Sospensione Mutui Prima Casa
Novità sul Fondo Sospensione Mutui Prima Casa.
Si rammenta che gli interventi previsti dal DL del 17 marzo 2020, n. 18, validi per un periodo di 9 mesi dall'entrata in vigore dello stesso decreto, sono decaduti il giorno 17 dicembre 2020.
Pertanto, a decorrere dal giorno 18 dicembre 2020 e fino ad eventuali nuove proroghe, le deroghe previste per l'emergenza Covid 19 non potranno più essere contemplate.
In particolare, le categorie che non potranno accedere ai benefici del Fondo sono i lavoratori autonomi/liberi professionisti e le cooperative edilizie a proprietà individuali.
Inoltre, si ricorda che per l'accesso al Fondo:
- sarà nuovamente richiesta la presentazione dell'indicatore di situazione economica equivalente (ISEE);
- saranno ammissibili al Fondo solo i mutui di importo fino a 250.000 euro;
- i mutui già ammessi alla garanzia del Fondo “Prima casa” non potranno accedere alla sospensione del pagamento delle rate;
- non sarà possibile richiedere la sospensione per i mutui che hanno già fruttato di 18 mesi di sospensione o di 2 periodi di sospensione, anche nel caso in cui sia ripreso, da almeno tre mesi, il regolare ammortamento delle rate.