Fondo per lo studio (Fondo per il credito ai giovani)
Il Fondo per il credito ai giovani c.d. Fondo per lo studio rappresenta, per i giovani più meritevoli, un'opportunità per accedere al credito bancario così da affrontare autonomamente il percorso formativo e, successivamente, entrare nel mondo del lavoro.
Consap si occupa della gestione del Fondo e della valutazione del rispetto dei requisiti per l’accesso al Fondo. Ai soggetti finanziatori compete la valutazione del merito creditizio e l'erogazione del finanziamento.
Nell’ambito di un’intensa attività di rilancio dell’iniziativa è stato emanato il Decreto Interministeriale 17/11/2025 pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 19 del 24 gennaio 2026 che ha introdotto diverse novità; le più significative riguardano l'ampliamento dei corsi finanziabili, la digitalizzazione dell’intero processo e l’aumento del plafond a disposizione del singolo studente.
*** SONO IN CORSO LE ATTIVITÀ DI AGGIORNAMENTO DEL NUOVO SISTEMA AL FINE DI RECEPIRE LE NOVITÀ INTRODOTTE DAL DECRETO INTERMINISTERIALE 17 NOVEMBRE 2025 PUBBLICATO IN GAZZETTA UFFICIALE N.19 DEL 24 GENNAIO 2026 ***
A CHI È RIVOLTO
Il Fondo per lo studio agevola l’accesso al credito, grazie a un prestito garantito dallo Stato, agli studenti meritevoli, con un'età compresa tra i 18 e i 40 anni, regolarmente iscritti ad un corso di Laurea/Master/Scuola di specializzazione con un buon punteggio sul precedente titolo di studio, oppure agli iscritti ad un dottorato, ad un corso di lingue o ad un percorso degli Istituti Tecnologici Superiori (ITS Academy).
La normativa del Fondo prevede che i finanziamenti siano erogati in tranche annuali di importo non superiore a 15.000 euro per ogni anno residuo di corso di studio, fino ad un massimo di 50.000 euro, aumentato fino a 70.000 euro nel caso di percorsi di studio all’estero, fermo restando i requisiti previsti dalla normativa stessa.
L'erogazione delle tranche di finanziamento successive alla prima avviene previa presentazione al soggetto finanziatore, dell’iscrizione alle annualità successive e a seguito del superamento di almeno la metà degli esami previsti dal piano di studi relativo agli anni precedenti o, per gli Istituti Tecnologici Superiori (ITS Academy), di una frequenza non inferiore all’80% delle lezioni.
Infine, è importante sapere che la restituzione dei finanziamenti è da effettuarsi in un periodo compreso tra i tre e i quindici anni. Il piano di ammortamento del finanziamento non può comunque iniziare prima del trentesimo mese successivo all'erogazione dell'ultima tranche di finanziamento.
I soggetti finanziatori si impegnano a non richiedere ai beneficiari garanzie aggiuntive oltre alla garanzia fornita dallo Stato.
La garanzia del Fondo interviene in caso di inadempimento del beneficiario del finanziamento liquidando al soggetto finanziatore il 70% dell’importo rimasto insoluto e provvedendo successivamente a recuperare la somma nei confronti del beneficiario inadempiente, anche mediante la procedura di iscrizione al ruolo.
PER MAGGIORI DETTAGLI
Possono presentare domanda di accesso al finanziamento garantito dal Fondo gli studenti che abbiano un'età compresa tra i 18 e i 40 anni e che si trovino alla data di presentazione della domanda di finanziamento alternativamente in una delle seguenti situazioni:
a) iscritti ad un corso afferente a una Classe di Laurea o di Laurea Magistrale a Ciclo Unico, ovvero a un corso di Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica - AFAM di primo livello o ad un corso AFAM a Ciclo Unico, anche effettuati all’estero, purché riconosciuti dal Ministero dell’università e della ricerca (MUR), in regola con il pagamento delle relative tasse e in possesso del diploma di scuola superiore con un voto pari almeno a 75/100, ovvero in condizione equivalente e con votazione proporzionalmente equivalente per lo specifico corso AFAM o per la votazione conseguita all’estero;
b) iscritti ad un corso afferente a una Classe di Laurea Magistrale, ovvero a un corso AFAM di secondo livello, anche effettuati all’estero purché riconosciuti dal Ministero dell’università e della ricerca (MUR), in regola con il pagamento delle relative tasse e in possesso del diploma di laurea triennale, o del diploma AFAM di primo livello, con una votazione pari almeno a 100/110 ovvero proporzionalmente equivalente per lo specifico corso AFAM o per la votazione conseguita all’estero;
c) iscritti ad un Master universitario o a un Master AFAM, di primo o di secondo livello, anche effettuati all’estero purché riconosciuti dal Ministero dell’università e della ricerca (MUR), in regola con il pagamento delle relative tasse e in possesso del diploma di laurea rispettivamente triennale o magistrale, o del diploma AFAM di secondo livello, con una votazione pari almeno a 100/110 ovvero proporzionalmente equivalenti per lo specifico corso AFAM o per la votazione conseguita all’estero;
d) iscritti ad un corso di specializzazione successivo al conseguimento della Laurea Magistrale ovvero a un corso di specializzazione AFAM, anche effettuato all’estero purché riconosciuto dal Ministero dell’università e della ricerca (MUR), con voto pari almeno a 100/110 ovvero proporzionalmente equivalente per lo specifico corso AFAM o per la votazione conseguita all’estero e in regola con il pagamento delle relative tasse;
e) iscritti ad un dottorato di ricerca, presso università o istituzioni AFAM, anche effettuato all’estero purché riconosciuto dal Ministero dell’università e della ricerca (MUR);
f) iscritti ad un corso di lingue di durata non inferiore a sei mesi, riconosciuto da un «Ente Certificatore», tale qualificato in un provvedimento, Protocollo d’intesa, ovvero atto amministrativo comunque denominato, emanato o di cui sia parte una Pubblica amministrazione, quale, a mero titolo esemplificativo, il Protocollo d’Intesa tra il Ministero dell’istruzione dell’università e della ricerca e i suddetti Enti Certificatori in data 20 gennaio 2000, come modificato dal Protocollo di Intesa in data 16 gennaio 2002;
g) iscritti ai percorsi degli Istituti Tecnologici Superiori (ITS Academy), che abbiano ottenuto il riconoscimento e l’accreditamento ai sensi del Decreto del Ministro dell’istruzione e del merito 4 ottobre 2023, n. 191, in possesso di un attestato di partecipazione, nonché del diploma di scuola superiore con un voto pari almeno a 75/100, ovvero proporzionalmente equivalente per la votazione conseguita all’estero. Dalla data di entrata in vigore del citato decreto ministeriale e per un periodo pari a tre anni, ai sensi dell’articolo 16, comma 1, dello stesso, si intendono temporaneamente accreditate le Fondazioni ITS Academy di cui all’articolo 14, commi 1 e 2, della legge 15 luglio 2022, n. 99, e successive modifiche e integrazioni.
