FAQ FONDO INDENNIZZO RISPARMIATORI

FAQ FONDO INDENNIZZO RISPARMIATORI

FAQ Fondo Indennizzo Risparmiatori

Chi può ripresentare la domanda?

Possono ripresentare domanda di indennizzo a Consap sulla base dei requisiti e delle procedure previsti dalla normativa del FIR di cui all’articolo 1 della legge n. 145/2018 e al DM 10 maggio 2019, i risparmiatori che hanno già tempestivamente presentato domanda di accesso alle prestazioni del Fondo indennizzo risparmiatori e che sia stata respinta in tutto o in parte per ragioni di incompletezza documentale o procedimentale.

Come e quando posso presentare la domanda di indennizzo?

La domanda di indennizzo può essere presentata esclusivamente per via telematica previa registrazione dell'utente sul portale FIR al fine di ottenere le credenziali di accesso che gli consentiranno la successiva compilazione e trasmissione della stessa.

Il termine di scadenza per la presentazione delle domande al FIR è fissato dalla normativa 120 giorni a partire dal 28 luglio 2026.

Alla domanda devono essere allegati documenti da autenticare?

No, salvo che in un caso: in seguito alla delibera della commissione tecnica, né le dichiarazioni sostitutive da rendere per la presentazione dell'istanza, né l'eventuale delega o procura speciale di rappresentanza alla presentazione dell'istanza richiedono l'autentica della firma, salvo che l'avente diritto abbia conferito una procura speciale notarile (nel qual caso la sottoscrizione dovrà essere autenticata dal notaio).

Come posso documentare che la consistenza del patrimonio mobiliare del risparmiatore al 31.12.2018 era inferiore a 100.000,00 euro, o che il reddito complessivo dell'avente diritto ai fini IRPEF nell'anno 2018 è stato inferiore a 35.000 euro?

Il Reddito inferiore ad € 35.000 può essere documentato tramite dichiarazione resa ai sensi dell'art.47 del Decreto n.445 del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000; mentre la consistenza del patrimonio mobiliare tramite la Dichiarazione Sostitutiva Unica e l'Attestazione ISEE.

Le copie dei documenti da richiedere alla propria banca, attestanti gli acquisti delle azioni e da cui si potranno evincere eventuali violazioni massive del T.U.F., sono ottenibili a titolo gratuito?

L'articolo 4, comma 7, del D.M. 10.5.2019 prevede che le banche in liquidazione e quelle cessionarie forniscano i documenti in loro possesso entro 30 giorni dalla richiesta degli istanti e senza oneri per i richiedenti.

Cosa si intende per "documentazione bancaria o amministrativa o giudiziale utile ai fini dell'accertamento delle violazioni massive del T.U.F. che hanno causato il danno ingiusto ai risparmiatori", indicata dall'art. 4 del DM 10.5.2019?

Si tratta della documentazione (non richiesta nel caso di "indennizzo forfettario") che l’interessato è invitato a fornire alla Commissione tecnica per dimostrare di essere rimasto vittima delle "violazioni massive" in parola. Per ulteriori approfondimenti inerenti alla tipizzazione delle violazioni massive si rimanda alla determina della Commissione tecnica del 19/12/2019, pubblicata nella relativa sezione del sito.

Che cosa è l'attestazione ISEE?

Questo documento, con l'entrata in vigore del D.P.C.M. n. 159 del 5 dicembre 2013, è rilasciato dall'INPS, il quale effettua i calcoli sulla base dei dati autodichiarati contenuti nella Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) e sulla base dei dati derivanti dagli archivi dell'Agenzia delle Entrate e dell'INPS, ai sensi dell’articolo 11.

L'attestazione dell'ISEE è resa disponibile dall'INPS entro il decimo giorno lavorativo successivo alla presentazione della DSU.

Che cosa è la DSU mini, necessaria per la certificazione del proprio patrimonio mobiliare e chi la rilascia?

Si tratta del documento che contiene tutte le informazioni anagrafiche, reddituali e patrimoniali del dichiarante e del proprio nucleo familiare, al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di presentazione della DSU. I redditi contenuti nella DSU sono riferiti al secondo anno solare antecedente alla presentazione della DSU (ultima dichiarazione dei redditi presentata) mentre, per quel che riguarda il patrimonio mobiliare e immobiliare, sono indicati i patrimoni posseduti al 31 dicembre dell'anno solare precedente.

Quale documentazione attestante la violazione del T.U.F. devo allegare?

Si deve allegare la sola documentazione riferita alla propria posizione inerente la violazione subita. Non è mai necessario allegare il T.U.F.

Ai fini del reddito IRPEF, debbo considerare il reddito imponibile (colonna 14 del prospetto di liquidazione del mod. 730/2019) ovvero il reddito complessivo (colonna 11 del prospetto di liquidazione)?

Per poter avere accesso alla procedura forfettaria, devo considerare solo il valore del reddito complessivo ai fini IRPEF, che deve essere inferiore a 35,000 mentre non devo prendere in considerazione il reddito imponibile.

A cosa serve la certificazione IBAN e chi deve rilasciarla?

Il Fac-simile di certificazione IBAN è funzionale per dimostrare la titolarità delle coordinate bancarie o postali in capo all'avente diritto che chiede l'indennizzo al FIR. Il modello è puramente indicativo in quanto è facoltà di ciascuna Banca rilasciare il proprio documento.

Quale documentazione devono presentare i cittadini italiani residenti all’estero per poter accedere all’indennizzo forfettario?

I cittadini italiani residenti all’estero in possesso dei requisiti soggettivi e oggettivi per accedere all’indennizzo forfettario devono presentare idonea documentazione del Paese di residenza attestante i prescritti requisiti di reddito e di patrimonio mobiliari.

Se l’istante presenta domanda in qualità di successore “mortis causa” e/o familiare quali dati deve indicare e quale documentazione deve allegare all’istanza?

Nel caso in cui l’avente diritto sia un successore o familiare, occorrerà inserire anche i dati anagrafici dell’acquirente originario nonché la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà per successione.

Nel caso in cui l’avente diritto sia un familiare, a seguito di trasferimento a titolo particolare con atto tra vivi, occorrerà specificare i dati del familiare, il grado di parentela ed allegare la documentazione attestante il trasferimento degli strumenti finanziari.

Nel caso di accesso alla procedura non forfettaria, posso procedere all’invio della domanda pur non essendo ancora in possesso della documentazione attestante le violazioni massive del T.U.F.?

Si, la domanda può essere inviata anche senza allegare la documentazione attestante le violazioni massive del T.U.F., ma tale documentazione dovrà essere obbligatoriamente prodotta a seguito della richiesta d’integrazione documentale formulata in fase istruttoria. In caso di mancata integrazione, l’istanza verrà definita sulla base degli atti già acquisiti.

I documenti da caricare sul portale del FIR come files debbono presentare un formato particolare (Pdf / Jpg / Doc ecc.)?

Si: il sistema accetta solamente files in formato PDF.

Quando saranno erogati gli indennizzi del FIR, quale sarà la tassazione prevista per le somme percepite?

Come chiarito dall’Agenzia delle Entrate con la risposta all’ interpello n. 112 del 21 aprile 2020, le somme corrisposte dal FIR non assumono rilevanza reddituale e non sono sottoposte a tassazione, in quanto finalizzate a reintegrare la perdita economica patrimoniale subita dal percettore a fronte delle condotte poste in essere dalle banche.

Per accedere al Fondo attraverso la procedura istruttoria forfettaria / semplificata invece di quella ordinaria, l’art. 1, comma 502-bis, della legge n. 145/2018 richiede, tra l’altro, che l’interessato possieda un reddito non superiore ad un determinato importo. Dove trovo questo importo?

Se l’interessato:

·         ha presentato il modello “730”, occorre considerare il rigo 11 del prospetto riepilogativo (“reddito complessivo”);

·         ha presentato il modello UNICO relativo a Persone Fisiche, prendere il dato riportato nel rigo RN 4;

·         non era tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi e pertanto possiede unicamente la Certificazione Unica, occorre considerare la somma degli importi indicati nelle caselle 1, 2, 3, 4 e 5 del riquadro “redditi”, maggiorati del reddito – laddove esistente – derivante dall’abitazione principale del contribuente (che non compare nella Certificazione Unica ma è un dato conosciuto dalle Agenzie fiscali e verificabile dalla Consap in sede istruttoria).

Attenzione: se l’istante dispone della Certificazione Unica ma ha anche presentato la dichiarazione dei redditi (730 o Persone Fisiche), occorre considerare l’importo indicato nella dichiarazione dei redditi (perché comprensivo dell’eventuale reddito da abitazione principale). L’istante che, per accedere alla procedura forfettaria, dichiarasse di aver percepito un reddito inferiore a 35.000 euro come attestato nella Certificazione Unica, omettendo dolosamente di maggiorarlo del reddito da abitazione principale che, se sommato al precedente, comporterebbe il superamento del predetto valore di 35.000 euro, si esporrebbe a sanzioni di carattere penale per falso.

Le obbligazioni convertibili in azioni sono equiparate alle azioni ai fini dell'indennizzo del FIR?

Se il diritto alla conversione è stato esercitato alla data di messa in liquidazione della banca emittente, a partire da tale momento in poi il titolare dell’obbligazione convertibile è divenuto azionista a tutti gli effetti, e per l’effetto ha diritto ad accedere al FIR, ovviamente se in possesso degli ulteriori requisiti previsti dalla legge.

Se invece il diritto alla conversione non è stato ancora esercitato alla data di messa in liquidazione della banca emittente, l’indennizzo non è previsto poiché l’obbligazione convertibile non è compresa nel novero degli strumenti finanziari indicati dalla L. 145/2019.

Quali sono le Banche che hanno emesso azioni e/o obbligazioni indennizzabili dal FIR e le relative Cessionarie?

Di seguito si riporta l'elenco delle Banche in L.C.A:

·         BCC Banca Brutia

·         Banca Popolare delle province Calabre

·         BCC Paceco

·         Credito Cooperativo Interprovinciale Veneto (Crediveneto)

·         Banca delle Marche

·         Banca Etruria

·         Banca Padovana Credito Cooperativo

·         Banca Popolare di Vicenza

·         Cassa di risparmio di Chieti

·         Cassa di risparmio di Ferrara

·         Veneto Banca

 


REGISTRAZIONE AL PORTALE

Dalla home page del Portale, selezionare il pulsante "ACCEDI" e successivamente il link "Registrati adesso". 

Per completare la registrazione è richiesto l'inserimento dei seguenti dati: 

  • un indirizzo e-mail valido; 

  • una password; 

  • la conferma della password; 

  • la presa visione dell'informativa privacy. 

Al termine della procedura, l'utente riceverà due e-mail: 

  • una e-mail contenente un link di attivazione, da utilizzare entro 48 ore dalla ricezione. Selezionando il link, l'utente accederà alla pagina di conferma della registrazione e dovrà inserire il nome utente e la password precedentemente scelti; 

  • una e-mail di conferma, che attesta l'avvenuto completamento della registrazione. 

L'accesso al Portale e la compilazione della domanda saranno possibili solo dopo aver completato la procedura di attivazione dell'utenza. 

Qualora il link di attivazione non venga utilizzato entro 48 ore dalla ricezione dell'e-mail, sarà necessario avviare la procedura di "Recupero password" per ottenere un nuovo link di accesso. 

Lo username deve contenere almeno 6 caratteri, essere composto esclusivamente da lettere e numeri e non può contenere caratteri accentati.

 

La password deve contenere almeno: 

  • 8 caratteri; 

  • una lettera maiuscola; 

  • una lettera minuscola; 

  • un numero; 

  • un carattere speciale tra quelli consentiti dal sistema. 

Non sono ammessi caratteri accentati. 

 

Controllare che: 

  • tutti i campi obbligatori siano compilati; 

  • le due e-mail coincidano; 

  • le due password coincidano; 

  • username e password rispettino i requisiti previsti; 

  • sia stata selezionata l'accettazione dell'informativa privacy. 

 

L'indirizzo potrebbe essere già associato a un account esistente. In questo caso utilizzare la funzione "Recupero credenziali" o "Ripristino password".


ACCESSO, CREDENZIALI E PROFILO UTENTE

Accedere alla funzione "Recupero credenziali", inserire l'indirizzo e-mail associato all'account e seguire le istruzioni visualizzate dal sistema.

 

Accedere alla funzione "Ripristino Password", inserire username e indirizzo e-mail associati all'account e seguire le indicazioni fornite dal sistema. 

 

Verificare: 

  • la cartella Spam/Posta indesiderata; 

  • che l'indirizzo e-mail inserito sia corretto; 

  • che la casella di posta non sia piena. 


Se il problema persiste, contattare l'assistenza tecnica.
 

 

Verificare di aver inserito i dati utilizzati in fase di registrazione. Il ripristino della password è possibile solo indicando username ed e-mail associati allo stesso account. 

 

L’utente ha la possibilità di modificare l’indirizzo e-mail indicato in fase di registrazione al Portale FIR e/o dell’indirizzo e-mail indicato in fase di compilazione della domanda, compilando il Modulo C corredato di copia di un documento di riconoscimento e inviandolo al seguente indirizzo Pec: consap@pec.consap.it. 

Una volta ricevuto il modulo, all’esito della lavorazione nei tempi tecnici necessari, sarà data conferma di avvenuta variazione dell’indirizzo e-mail tramite posta certificata.

 


QUESITI TECNICO INFORMATICI

 

L'ID della domanda è il codice identificativo univoco assegnato alla pratica. È visibile nell'area riservata del portale FIR e nelle comunicazioni relative alla domanda. 

Il codice HASH è un codice alfanumerico che identifica in modo univoco il documento PDF generato dal sistema e ne garantisce l'integrità. È riportato in tutte le pagine del PDF della domanda con la dicitura "HASH". 

Per garantire l'autenticità e l'integrità del documento, il codice HASH deve essere chiaramente leggibile su tutte le pagine del PDF. Qualora sia necessario caricare una copia del documento firmato, si raccomanda di verificare che il codice HASH sia presente e leggibile in ogni pagina. 

 

Per utilizzare correttamente il portale FIR si consiglia di utilizzare le versioni più aggiornate dei principali browser Internet, quali: 

  • Google Chrome; 

  • Microsoft Edge; 

  • Mozilla Firefox; 

  • Safari. 

Si raccomanda inoltre di: 

  • mantenere aggiornato il browser utilizzato; 

  • abilitare JavaScript e i cookie; 

  • utilizzare una connessione Internet stabile; 

  • accedere tramite dispositivi e sistemi operativi supportati e aggiornati. 

L'utilizzo di browser non aggiornati o non più supportati potrebbe causare anomalie di funzionamento. 

 

Se una pagina del portale presenta problemi di visualizzazione o funzionamento, si consiglia di: 

  • aggiornare la pagina del browser; 

  • cancellare la cache e i cookie del browser; 

  • chiudere e riaprire il browser; 

  • utilizzare un browser aggiornato tra quelli supportati; 

  • verificare la connessione Internet; 

  • provare ad accedere da un altro dispositivo o browser. 

  • Se il problema persiste, contattare il servizio di assistenza. 

 

L'indisponibilità temporanea del portale può essere dovuta ad attività di manutenzione programmata, straordinaria o a problemi tecnici momentanei. 

In questi casi si consiglia di attendere qualche minuto e riprovare successivamente. Se il problema persiste per un periodo prolungato, è possibile contattare il servizio di assistenza. 

 

 

Per problemi relativi a: 

  • accesso tramite SPID o CIE; 

  • registrazione e autenticazione; 

  • caricamento della documentazione; 

  • compilazione della domanda; 

  • malfunzionamenti del portale; 

è possibile contattare il servizio di assistenza attraverso i recapiti indicati nella sezione "Contattaci" del portale FIR. 

Quando si segnala un problema, è utile indicare: 

  • il codice fiscale dell'utente; 

  • l'ID della domanda (se disponibile); 

  • la data e l'ora dell'errore; 

  • una descrizione dettagliata del problema; 

  • eventuali schermate dell'errore riscontrato. 

 

Il messaggio “Error in Text Area” può comparire durante la compilazione di campi testuali liberi (ad esempio note, osservazioni o annotazioni) quando vengono inseriti caratteri non correttamente gestiti dal sistema. 

In questi casi si consiglia di: 

  • eliminare il testo inserito e digitarlo nuovamente; 

  • evitare l'uso di caratteri speciali non strettamente necessari; 

  • verificare la presenza di simboli copiati da documenti esterni o pagine web; 

  • salvare nuovamente i dati. 

Se l'errore persiste, è possibile procedere senza compilare il campo testuale, qualora non obbligatorio, oppure contattare il servizio di assistenza allegando una schermata dell'errore.