Erogazione terza quota Fondo per gli Acquirenti di beni immobili da costruire
La Consap – in forza del decreto 8 marzo 2013 del Ministero della Giustizia di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze – ha erogato in favore degli aventi diritto la prima e la seconda quota di accesso al Fondo.
Ai sensi del suddetto decreto interministeriale, le ulteriori quote d'indennizzo sono erogate quando l'ammontare delle risorse reperite consente il pagamento agli aventi diritto in misura non inferiore alla metà di quella erogata con la prima quota.
Sarà cura di Consap dare immediata informativa agli istanti dell'avvio della fase di erogazione e procedere, per l'effetto, al pagamento.
Ad ogni buon conto, ancorché la legge n. 19 del 27 febbraio 2017, con la quale è stato convertito con modificazioni il D.L. n. 244 del 30 dicembre 2016, abbia prorogato di ulteriori 10 anni, e pertanto sino al 2030, l'obbligo di versamento del contributo al Fondo, non è assicurata la liquidazione integrale dell'indennizzo riconosciuto che, comunque, dovrà effettuarsi in conformità a quanto previsto dal menzionato decreto 8 marzo 2013.