Con l’art. 1 commi 5-bis, 5-ter e 5-quater del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156 e s.m.i., è prevista la concessione di un contributo, denominato “Buono patente autotrasporto”, in favore dei cittadini di età compresa tra i 18 e i 35 anni che conseguano la patente e le speciali abilitazioni professionali per la guida di veicoli destinati all’esercizio dell’attività di autotrasporto di persone e di merci.
Il contributo è pari all’80 per cento della spesa sostenuta, nel limite massimo di 2.500 euro.
A tale fine, è istituito nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (MIT) un fondo di 3,7 milioni di euro per il 2022 e di 5,4 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026.
Con decreto pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 244 del 18 ottobre 2022, il MIT ha definito i criteri e le modalità di accesso al contributo ed ha individuato i soggetti attuatori della misura.
Il buono è riconosciuto dal 1° luglio 2022 al 31 dicembre 2026 ed è utilizzabile presso le autoscuole di cui all’articolo 123 del codice della strada, nonché presso i soggetti in possesso di nulla osta per l’effettuazione dei corsi CQC (Carta Qualificazione del Conducente), che si accreditano alla Piattaforma “Buono Patenti” ed applicano una riduzione delle spese di formazione per il conseguimento della patente o della CQC pari al valore del Buono stesso.
Per ottenere il rimborso del Buono i soggetti aderenti all’iniziativa, previo conseguimento del titolo da parte del beneficiario, provvedono all’emissione di fattura elettronica di importo pari a quello del Buono accettato, secondo le linee guida pubblicate sulla Piattaforma.