Il Ministero dell'Economia e delle Finanze - presso il quale è stato istituito il Fondo di cui all'art. 1, comma 343, della legge n. 266/2005 - ha affidato a Consap, a decorrere dal 14 giugno 2010, la gestione delle domande di rimborso di somme affluite al predetto Fondo (c.d. "rapporti dormienti").
L’istanza di rimborso dei rapporti dormienti (consultabili sui siti del Ministero dell'Economia e delle Finanze e di Consap) può essere inoltrata dagli aventi diritto a Consap senza dover ricorrere all’attività di intermediari.
Al riguardo, si segnala che agenzie e/o terzi che contattano gli interessati alla restituzione di importi affluiti al Fondo Rapporti Dormienti non sono stati incaricati né dal Ministero dell'Economia e delle Finanze né da Consap.
Si ricorda che tutte le richieste di rimborso, devono essere corredate dalla relativa attestazione di devoluzione delle somme al Fondo rilasciata dagli intermediari (art. 1 DPR 22.06.07, n. 116) e conforme al modello scaricabile clicca qui
Consap procederà all'esame delle domande secondo l'ordine di arrivo e provvederà a richiedere i documenti necessari - laddove non presentati - per l'istruttoria delle pratiche. Per le istanze definite positivamente, Consap procederà a disporre i pagamenti una volta ricevuto l'accredito delle somme da parte del Ministero dell'Economia e delle Finanze, ove il Fondo è costituito, secondo i tempi tecnici del predetto Dicastero.
Si ricorda a tutta l’utenza interessata che gli uffici dedicati all’attività di rimborso dei cosiddetti Rapporti dormienti non ricevono il pubblico.
Possono richiedere la restituzione di somme affluite al Fondo:
Non è previsto il rimborso:
L'accredito della somma spettante non può essere effettuato su coordinate IBAN relative a libretto postale in quanto le stesse non consentono operazioni di accredito a soggetti diversi dalle Pubbliche Amministrazioni.
Nel caso di più aventi diritto (es: eredi o più titolari del rapporto):
Per compilare e inviare la domanda è possibile accedere al Portale Unico; la procedura consente la trasmissione telematica immediata della richiesta .
In alternativa è possibile inviare la richiesta a Consap tramite raccomandata A/R; per usare questa modalità clicca qui.
ATTENZIONE: La registrazione sul Portale Unico delle Richieste non consente l’accesso al Fondo Indennizzo Risparmiatori.
Le domande devono essere inviate - esclusivamente - sul portale FIR dedicato, al seguente indirizzo: https://fondoindennizzorisparmiatori.consap.it/
Si rende noto che, nell'ambito dello svolgimento di attività strumentali ed operative connesse alla gestione delle domande di rimborso per somme erroneamente devolute, fermo restando le Circolari Ministeriali dell'8 agosto 2008, del 13 febbraio 2009, dell'11 marzo 2009 e del 3 novembre 2010, il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha di recente rappresentato l'esigenza di acquisire agli atti oltre all'attestazione di devoluzione dell'Intermediario anche la seguente documentazione:
È stato, pertanto, predisposto un modello di domanda per la presentazione delle istanze di rimborso, da compilare in ogni sua parte a cura del rappresentante legale o soggetto munito di idonei poteri, con il quale far pervenire i suddetti documenti.
Si evidenza che in presenza di domande carenti della necessaria documentazione, le relative istruttorie non potranno essere definite con conseguente impossibilità di dar corso alle disposizioni di pagamento.