Il Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, istituito con legge n. 990 del 1969 (abrogata con l'entrata in vigore del Codice delle Assicurazioni Private), operativo dal 12 giugno 1971, è amministrato, sotto la vigilanza del Ministero dello Sviluppo Economico, dalla Consap con l'assistenza di un apposito Comitato, presieduto dal Presidente della Società, o in sua vece, dall'Amministratore Delegato, composto da rappresentanti del Ministero dello Sviluppo Economico, del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di Consap, dell'Ivass, delle imprese di assicurazione e dei consumatori.
La liquidazione dei danni, per i casi indicati di seguito, ai sensi dell'art. 286 del D.Lgs. 209/2005, è effettuata a cura delle Imprese Designate dall'Ivass con provvedimento valido per un triennio (il provvedimento in vigore dal 1 luglio 2015 è il n. 32 del 19 maggio 2015; per consultare il provvedimento clicca qui)
L'intervento del Fondo per i casi indicati di seguito, è limitato al massimale di legge vigente al momento del sinistro (dall'11 giugno 2017 € 6.070.000,00 nel caso di danni alle persone, per sinistro; €1.220.000,00 nel caso di danni alle cose, per sinistro.
Precedentemente a far data dall'11 giugno 2012 € 5.000.000,00 per danni a persona per sinistro, € 1.000000,00 per danni a cose per sinistro; a far data dall'11 dicembre 2009, € 2.500.000,00 per danni a persona per sinistro ed € 500.000,00 per danni a cose per sinistro.
Per consultare i massimali di legge relativi ai sinistri verificatisi prima di tali date clicca qui.
Il Fondo provvede al risarcimento del danno nei seguenti casi ulteriori: