Si rammenta che gli interventi previsti dal D.L. del 17 marzo 2020, n. 18, validi per un periodo di 9 mesi dall'entrata in vigore dello stesso decreto, sono decaduti il giorno 17 dicembre 2020.
Pertanto, a decorrere dal giorno 18 dicembre 2020 e fino ad eventuali nuove proroghe, le deroghe previste per l’emergenza Covid 19 non potranno più essere contemplate.
In particolare, le categorie che non potranno accedere ai benefici del Fondo sono i lavoratori autonomi/liberi professionisti e le cooperative edilizie a proprietà indivisa.
Inoltre, si ricorda che per l’accesso al Fondo: