Nella Gazzetta Ufficiale n. 192 del 18 agosto 2010 è stato pubblicato il Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze n. 132, emanato il 21 giugno 2010, concernente il Regolamento recante norme di attuazione del Fondo di solidarietà per i mutui per l'acquisto della prima casa, ai sensi dell'art.2, comma 475, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244.
Il Fondo nasce con l'obiettivo di far fronte alle crescenti difficoltà che i nuclei familiari incontrano nell'assolvere agli obblighi derivanti da mutui contratti per l'acquisto della prima casa, soprattutto nel caso di insorgenza di eventi e circostanze eccezionali ed impreviste, destinate ad incidere negativamente sul reddito complessivo del nucleo familiare.
In sostanza la norma prevede in determinati casi la sospensione, fino a diciotto mesi, del pagamento delle rate di mutuo contratto per l'acquisto dell'abitazione principale, facendo gravare sul Fondo i relativi oneri finanziari e notarili.
Con decreto del Direttore Generale del Tesoro, in data 14 settembre 2010, è stato individuato come soggetto Gestore del Fondo la CONSAP - Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici S.p.A.
Le istanze di accesso al beneficio devono essere presentate presso la banca che ha erogato il mutuo a partire dalla data del 15 novembre 2010 utilizzando l'apposito modulo, compilato sulla base delle indicazioni contenute nelle "Linee guida" del Ministero dell'Economia e delle Finanze per la presentazione e l'istruttoria delle richieste di sospensione e corredato della documentazione nelle stesse indicata.
Si raccomanda agli istanti la visione delle "Linee guida" per una esatta compilazione del modulo di domanda; ciò anche al fine di agevolare il corretto iter istruttorio.
Le banche - effettuati gli adempimenti di competenza - inoltrano le istanze a Consap che, verificati i presupposti, rilascia l'autorizzazione alla sospensione e, al momento della ripresa del pagamento delle rate di mutuo, provvede a rimborsare alla banca i costi delle procedure bancarie e degli onorari notarili.
Per una migliore comprensione e per facilitare gli adempimenti degli interessati, si riepilogano, di seguito, i requisiti soggettivi ed oggettivi necessari per l’accesso al beneficio, così come desumibili dal contesto delle norme di legge e delle direttive ministeriali.
Per accedere alle agevolazioni i beneficiari devono essere in possesso, alla data di presentazione della domanda, dei seguenti requisiti:
- Titolo di proprietà sull’immobile, sito nel territorio nazionale, oggetto del contratto mutuo che deve costituire l’abitazione principale del beneficiario.
- Titolarità del mutuo di importo erogato non superiore a 250.000,00 euro in ammortamento da almeno un anno.
- Indicatore di situazione economica equivalente ISEE (dell’intero nucleo familiare) non superiore a 30.000 euro.
- L’immobile oggetto di mutuo deve essere non di lusso e pertanto non deve rientrare nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.
L’ammissione al beneficio è subordinata agli eventi di seguito indicati verificatisi successivamente alla stipula del contratto di mutuo e tali da determinare la temporanea impossibilità da parte del beneficiario di provvedere al pagamento delle rate alla loro naturale scadenza.
- Perdita del posto di lavoro a tempo indeterminato o termine del contratto di lavoro parasubordinato o assimilato con assenza non inferiore a tre mesi di un nuovo rapporto di lavoro.
- Morte o insorgenza di condizioni di non autosufficienza di uno dei componenti il nucleo familiare che sia percettore di reddito pari ad almeno il 30% del reddito imponibile complessivo del nucleo familiare domiciliato nell’abitazione del beneficiario.
- Pagamento di spese mediche o di assistenza domiciliare documentate sostenute nei 12 mesi antecedenti la data di presentazione della domanda per un importo annuo non inferiore a 5.000,00 euro.
- Spese di manutenzione straordinaria, di ristrutturazione o adeguamento funzionale dell’immobile oggetto di mutuo sostenute per opere necessarie e indifferibili per un importo non inferiore a 5.000,00 euro e gravanti direttamente sul nucleo familiare del beneficiario.
- Aumento della rata di mutuo regolato a tasso variabile, rispetto alla scadenza immediatamente precedente, dovuto alle variazioni dei tassi di interesse, nella misura del 25% nel caso di rate semestrali e del 20% per quelle trimestrali e mensili.
L’agevolazione è fruibile al massimo due volte per un periodo non superiore ai 18 mesi complessivi.
Sull'argomento consulta anche il sito del Mnistero dell'Economia e delle Finanze www.dt.tesoro.it/fondomutuiprimacasa.