La Legge 2 agosto 2004, n. 210 prevede (art. 3, punto f), attraverso l'emanazione da parte del Governo di uno o più decreti legislativi, l'istituzione di un Fondo di solidarietà a beneficio dell'acquirente che – a seguito dell'insolvenza del costruttore a fronte della quale, in un periodo successivo al 31 dicembre 1993, siano o siano state in corso procedure implicanti una situazione di crisi – dichiara di aver subíto la perdita delle somme versate o di ogni altro bene eventualmente corrisposto e il mancato conseguimento della proprietà o dell'assegnazione del bene.
Di seguito alla predetta delega per la tutela dei diritti patrimoniali degli acquirenti degli immobili da costruire contenuta nella menzionata Legge 2 agosto 2004, n. 210, è stato emanato il decreto legislativo n. 122 del 20 giugno 2005, nonchè il decreto interministeriale del 2/2/2006.
AVVISO PER GLI UTENTI
Il termine per la presentazione delle domande di accesso al Fondo di solidarietà per gli acquirenti di beni immobili da costruire ai sensi dell'art. 18 del Dlgs. 122 del 20 giugno 2005 e successive modifiche è scaduto il 30/6/2008.
Si informa che il termine per la presentazione della documentazione necessaria all'istruttoria delle domande inoltrate - ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto interministeriale del 2/2/2006 - è scaduto il 15/1/2009. Al riguardo, Consap ha provveduto ad inviare a tutti gli istanti una circolare esplicativa contenente chiarimenti e modalità della documentazione da produrre. Eventuali richieste di integrazione documentale verranno effettuate in sede di istruttoria delle pratiche.
Si fa presente che le insufficienti disponibilità patrimoniali del Fondo non consentono, al momento, la definizione delle aree territoriali interregionali e delle corrispondenti sezioni autonome del Fondo (art. 16 co. 1 dlgs. 122/05 e art. 6 del decreto interministeriale del 2/02/2006).
In tale situazione, non è in atto possibile procedere all'erogazione di indennizzi, sia pure per quote percentuali.
Si ricorda che - a norma dell'art. 4 del citato decreto interministeriale del 2/2/2006 - l'esame istruttorio viene condotto rispettando l'ordine cronologico di presentazione delle istanze; dell'esito dell'esame sarà data comunicazione agli interessati tramite raccomandata.
Si ricorda, infine, che l'attuale aliquota del contributo dovuto al Fondo è fissata - per decreto ministeriale – nel 5 per mille, misura massima prevista dalla legge.
Gli Uffici Consap potranno essere contattati tramite:
- e-mail: fondoimmobili@consap.it;
- segreteria telefonica: 06 - 85796254 (è necessario lasciare un messaggio che indichi: nome, cognome, motivo della chiamata, n. telefonico e fascia oraria di reperibilità. Consap provvederà a richiamare entro due giorni lavorativi);
- fax: 06 - 85796285.
N.B.: L'indirizzo di posta elettronica info@consap.it è una casella di risposta automatica non abilitata a ricevere e-mail da parte degli utenti.