In base a quanto disposto all’art. 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 27 maggio 1978 n. 504, le navi con trasporto di idrocarburi superiore a 2.000 tonnellate possono accedere e trattenersi nei porti nazionali per effettuare operazioni commerciali e transitare nelle acque territoriali solo se munite di specifica garanzia assicurativa. In particolare, il citato decreto prevede che il possesso del relativo contrassegno (cd. “blue card”) venga certificato da un organismo a ciò abilitato dal Ministero delle Attività Produttive.
Con Decreto del Ministero delle Attività Produttive del 12 gennaio 2006 – pubblicato sulla G.U. del 26 gennaio 2006 – tale funzione, in precedenza svolta dall’Isvap, è stata trasferita a Consap S.p.A. in considerazione della natura pubblicistica delle funzioni svolte in materia assicurativa.
Le relative incombenze riguardano la verifica sul piano formale del possesso del certificato di assicurazione e della conformità dello stesso al modello allegato alla Convenzione Internazionale di Londra del 1992 sulla responsabilità civile per i danni da inquinamento da idrocarburi.
Pertanto, sulla base della documentazione trasmessa dagli armatori interessati, Consap certifica l’esistenza e l’operatività della polizza di assicurazione, rilasciata e sottoscritta dal rappresentante di un Club appartenente al sistema “P&I” (Protection & Indemnity Clubs), ovvero certifica l’esistenza e la vigenza di altra garanzia finanziaria conforme alle prescrizione dell’articolo VII della richiamata Convenzione Internazionale.