Quale la procedura per l'accesso al Fondo?
La domanda deve essere presentata, unitamente al documento di identità, alla dichiarazione ISEE e agli allegati del caso, alla banca presso la quale è in corso di ammortamento il mutuo. La banca acquisita la documentazione e verificatane la completezza e la regolarità formale inoltra la domanda al Fondo utilizzando un'applicazione presente sul sito della Consap e accessibile solo alle Banche abilitate. Una volta effettuata la registrazione della domanda, la banca deve inviare entro 10 giorni lavorativi tutta la documentazione. Dopo la ricezione della documentazione la Consap, quale gestore del Fondo, ha 15 giorni lavorativi per accogliere o respingere la domanda stessa. La decisione viene comunicata alla Banca. L'eventuale rigetto viene specificamente motivato. La banca è tenuta a comunicare pedissequamente al mutuatario la motivazione di rigetto.
Chi può fare domanda al Fondo?
PROPRIETARIO di abitazione principale e titolare di un MUTUO sull'abitazione stessa non superiore a 250.000 euro, che paghi rate di ammortamento da almeno 1 anno, e con INDICATORE ISEE non superiore a 30.000 euro. In caso di mutuo cointestato è sufficiente che le condizioni di cui sopra sussistano nei confronti anche di uno soltanto dei mutuatari. In tal caso, la sospensione del mutuo verrà comunque accordata per l'intera rata ma gli altri cointestatari dovranno fornire il proprio assenso alla sospensione del mutuo sottoscrivendo quanto riportato al riquadro 3 del modello di domanda.
Gli eventi, sotto indicati, per i quali è possibile ricorrere al Fondo devono essersi verificati dopo la stipula del contratto di mutuo; la domanda può essere presentata se il mutuo è in ammortamento da almeno un anno.
Per quali situazioni è possibile ricorrere al Fondo?
R1 - In caso di PERDITA del POSTO di lavoro DIPENDENTE a tempo INDETERMINATO o di termine di un contratto di lavoro parasubordinato o assimilato da parte dell'intestatario o di uno dei cointestatari del contratto di mutuo.
Documenti da trasmettere in CONSAP tramite la Banca:
In caso di contratto a tempo INDETERMINATO: lettera di licenziamento. In caso di lavoro parasubordinato: copia del contratto di lavoro. In entrambi i casi deve essere allegata la dichiarazione di disoccupazione del Centro per l'impiego dalla quale deve risultare una anzianità di disoccupazione non inferiore a 3 mesi.
R2 - In caso di MORTE o di sopraggiunta condizione di NON autosufficienza o handicap grave di uno dei componenti il nucleo familiare, nel caso in cui questi sia percettore - nell'anno precedente l'evento - di reddito per almeno il 30% del reddito imponibile complessivo del nucleo familiare domiciliato nell'abitazione del beneficiario (cioè del soggetto o dei soggetti intestatari del mutuo e che avranno presentato la domanda di sospensione).
Documenti da trasmettere in CONSAP tramite la Banca:
In caso di morte: certificato di morte. In caso di insorgenza di condizioni di NON autosufficienza o handicap grave: certificato rilasciato dall'apposita commissione istituita presso l'ASL competente per territorio che qualifichi il soggetto quale portatore di handicap grave (ai sensi dell'art.3, comma 3, della legge 104/1992) o di invalidà civile dall'80% al 100%. In entrambi i casi, qualora l'evento colpisca persona diversa dal mutuatario è necessaria autocertificazione che attesti la domiciliazione del componente il nucleo familiare presso l'abitazione del mutuatario. Sempre va trasmessa la documentazione dalla quale risulti i redditi imponibili del soggetto colpito dall'evento e dei componenti il nucleo familiare (UNICO, 730, CUD), riferiti all'anno precedente il verificarsi dell'evento stesso, per controllare la partecipazione del soggetto stesso ad almeno il 30% del reddito familiare.
R3 - In caso di spese mediche o di assistenza domicilare sostenute nei 12 mesi precedenti la data di presentazione della domanda di sospensione e appositamente documentate per un importo complessivo non inferiore a 5.000 euro annui.
Documenti da trasmettere in CONSAP tramite la Banca:
In caso di spese mediche le fatture attestanti le spese effettivamente sostenute per uno dei mutuatari. In caso di assistenza domiciliare copia del relativo contratto di assistenza da cui ricavare l'importo delle prestazioni erogate nei 12 mesi precedenti e copia della documentazione relativa ai contributi versati . Stato di famiglia qualora le spese non siano direttamente riferibili ad uno dei mutuatari ma siano relative agli altri componenti il nucleo familiare.
R4 - In caso di spese per interventi edilizi di manutenzione straordinaria, ristrutturazione o di adeguamento funzionale dell'immobile oggetto del mutuo per opere necessarie e indifferibili per un importo non inferiore a 5.000 euro.
Documenti da trasmettere in CONSAP tramite la Banca:
Spese deliberate dal condominio: delibera di approvazione dell'assemblea, dichiarazione dell'amm.re relativa alla quota delle spese spettante al mutuatario: è necessario che il piano di ripartizione delle spese approvate abbia raggiunto l'importo di € 5.000 al momento della presentazione dellla domanda in banca. Per le spese sostenute in proprio: le fatture delle spese intestate al mutuatario o a uno dei cointestatari del mutuo.
R5 - Aumento di almeno il 25% della rata semestrale e di almeno il 20% della rata trimetrale o mensile in caso di mutuo a tasso variabile.
Documenti da trasmettere in CONSAP tramite la Banca:
Allegare la documentazione bancaria attestante l'aumento.
Posso fare domanda al Fondo se sono lavoratore autonomo o se mi sono volontariamente licenziato?
Non possono fare domanda al Fondo i lavoratori autonomi o i liberi professionisti (coloro che hanno partita IVA). Solo i lavoratori dipendenti a tempo indeterminato che hanno subito un licenziamento o coloro che hanno terminano un rapporto di lavoro di tipo parasubordinato o a progetto. Non possono fare domanda al Fondo coloro che si sono volontariamente licenziati cioè che hanno presentato dimissioni volontarie (quindi che non sono in possesso di una lettera di licenziamento da parte dell'azienda), tutti coloro che accettano la risoluzione consensuale di un contratto di lavoro e coloro che sono stati posti in cassa integrazione. Non possono fare domanda coloro che dicono di essere stati costretti a dimettersi per vessazioni o violenze del datore di lavoro, fatta eccezione per quei casi nei quali vi sia una sentenza passata in giuducato favorevole al lavoratore.
Posso fare domanda al Fondo se ho perduto un posto di lavoro a tempo determinato?
No. La normativa prevede l'accesso al Fondo unicamente per perdita del posto di lavoro dipendente a tempo indeterminato o termine del contratto di lavoro parasubordinato o assimilato.
La banca non accetta la domanda di sospensione perché non sa nulla in merito all'esistenza del Fondo e alla normativa.
La banca è obbligata ad accettare le domande di sospensione. Non può rifiutarsi. Eventualmente il mutuatario può chiedere di parlare con la direzione dalla quale dipende la filiale presso la quale sta facendo la domanda oppure può far intervenire un pubblico ufficiale.
Dove si trova il modello di domanda?
Il modello di domanda si trova anche sul sito www.consap.it dove sono inoltre presenti le linee guida utili per la compilazione.
Se l'istanza non è corredata da tutti i documenti necessari ed indicati sul modulo di domanda, Consap provvede a rigettare d'ufficio l'istanza. E' opportuno pertanto che l'istante fornisca alla banca tutti i documenti previsti e che quest'ultima provveda ad inviarli a Consap.
E' possibile che il periodo di sospensione riguardi un periodo già trascorso o in corso?
SI. Il periodo di sospensione decorrerà dalla prima rata scaduta e non pagata; il Fondo rimborserà anche gli oneri finanziari relativi alle rate scadute e non pagate (ovviamente, il debito residuo da considerare è quello comprensivo della quota capitale delle rate scadute e non pagate). Anche nel caso di sospensione "retroattiva" non sono dovuti interessi di mora per tale periodo.
Se il mutuatario rinuncia ad altra forma di sospensione del mutuo, il mutuatario potrà richiedere l'accesso al Fondo una volta ripreso il regolare ammortamento del mutuo.
Il titolare di un mutuo contratto in parte per rinegoziare un mutuo d'acquisto prima casa ed in parte per liquidità può accedere al Fondo?
No. Il mutuo deve essere contratto per l'acquisto della prima casa.
Nel caso di mutuo con opzione di cambio del tasso di interesse (ad es. da tasso fisso a variabile o viceversa) al momento dell'istanza di accesso al Fondo verrà eseguito il conteggio in base al tasso applicato al mutuo in quel momento. Se nel periodo di sospensione l'istante chiede di variare il tasso (o scatta la variazione automatica prevista contrattualmente) i conteggi dovranno tener conto del tasso applicato al momento della richiesta di sospensione.
Se nel corso della sospensione l'istante comunica che intende revocare l'adesione e riprendere il normale ammortamento, quale sarà la prima rata da pagare?
Nel silenzio di istruzioni ministeriali, le relative modalità andranno concordate tra Banca e mutuatario.
La sospensione viene attivata entro 30 giorni lavorativi a decorrere dalla data in cui la Banca comunica all'istante l'accettazione di Consap. Tale comunicazione, salvo non rintracciabilità dell'istante, deve avvenire entro 5 giorni dall'accettazione di Consap. Nel caso di mutui cartolarizzti o oggetto di obbligazioni bancarie garantite ai sensi della legge 130/1999 la sospensione viene attivata non oltre il 45° giorno lavorativo successivo alla comunicazione all'istante.