Fondo rapporti dormienti - Consap

Fondo rapporti dormienti

Il Ministero dell’economia e delle finanze –  presso il quale è stato istituito  il Fondo di cui all’art. 1, comma 343, della legge n. 266/2005 – ha affidato a Consap, a decorrere dal 14 giugno 2010, la gestione delle domande di rimborso di somme affluite al predetto Fondo (c.d. “rapporti dormienti”).

Pertanto, a far tempo dal predetto 14 giugno, le domande di rimborso devono essere inviate direttamente a Consap, anche per via telematica, agli indirizzi riportati nella sezione “contatti”; Consap, in pari data,  ha preso in carico le domande già presentate al Ministero.

Consap procederà all’esame delle domande secondo l’ordine del loro  pervenimento e provvederà a richiedere i documenti necessari - laddove non ancora presentati - per l’istruttoria delle pratiche.

Nell’apposita sezione vengono riportate la normativa e le circolari ministeriali in materia.

Per correntezza, si fa presente sin d’ora che:

possono richiedere la restituzione di somme affluite al Fondo

  • i titolari dei rapporti di cui all'art. 2 del DPR 22 giugno 2007, n. 116, (depositi di somme di denaro e depositi di strumenti finanziari) e i loro aventi causa (es. eredi);
  • i richiedenti l'emissione degli assegni circolari di cui all'art. 1, comma 345-ter della legge 23 dicembre 2005, n. 266 e i loro aventi causa,

non è previsto il rimborso ai beneficiari

  • degli assegni circolari, una volta decorso il termine di prescrizione triennale di cui all'art. 84, comma 2 del regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736;
  • degli importi relativi ai contratti di assicurazione sulla vita, non riscossi entro il termine di prescrizione biennale;
  • dei buoni fruttiferi postali non riscossi entro il termine di prescrizione decennale.