Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive e dell'usura - Consap

Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive e dell'usura

Il Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive e dell'usura, istituito con leggi 108/96 e 44/99 e regolato con D.P.R. 455/99 e successive modifiche ed integrazioni, ha lo scopo di:

  • concedere un indennizzo commisurato ai danni derivanti dagli eventi subiti, a favore delle vittime dell'estorsione esercenti un'attività economica imprenditoriale;
  • concedere un mutuo decennale senza interessi per un ammontare commisurato al danno subito per la vicenda di usura, a favore delle vittime dell'usura esercenti un'attività comunque economica.

L'organo essenziale del Fondo è il Comitato di Solidarietà per le vittime delle richieste estorsive e dell'usura che siede presso il Ministero degli interni presieduto dal “Commissario Straordinario del Governo per il coordinamento delle iniziative antiracket e antiusura”.

Il Comitato delibera, alle condizioni previste dalla legge, i benefici economici di cui sopra.

La delibera del Comitato viene tradotta in decreto dell'anzidetto Commissario Straordinario del Governo e viene quindi trasmesso alla Consap - Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive e dell'usura, che, in forza di atto concessorio con il Ministero dell'Interno, provvede alla gestione del Fondo stesso e a dare esecuzione al decreto con le seguenti modalità:

per i beneficiari vittime di estorsione:

  • dispone il pagamento dell'elargizione mediante assegno circolare non trasferibile entro 30 giorni dal ricevimento del decreto che concede il beneficio;
  • verifica la documentazione (che il beneficiario deve trasmettere alla Consap stessa) attestante il reimpiego dell'elargizione in attività economiche di tipo imprenditoriale;

per i beneficiari vittime di usura:

  • accende i conti correnti intestati ai beneficiari e vincolati all'ordine della Consap presso le banche convenzionate indicate dai beneficiari stessi;
  • stipula i contratti di mutuo con i beneficiari presso le Prefetture competenti;
  • ordina i pagamenti a favore dei creditori dei beneficiari indicati nei piani di investimento allegati ai contratti di mutuo, su richiesta scritta dei beneficiari stessi.