Il procedimento per l'accesso al Fondo ha inizio con la presentazione di apposita domanda da parte dei soggetti indicati dall'articolo 4 del D.P.R. 284/01.
La domanda per l'accesso al Fondo è presentata direttamente o inviata a mezzo plico raccomandato con avviso di ricevimento al Prefetto della Provincia nella quale il richiedente ha la residenza, ovvero in cui ha sede l'Autorità Giudiziaria che ha emesso la sentenza (consulta l'art. 10 del D.P.R. 284/01).
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La domanda così presentata alla Prefettura competente viene quindi trasmessa, previa istruttoria sull'accertamento dei presupposti per l'accesso, al Comitato di Solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso.