Il Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, istituito con legge n. 512/99, ha lo scopo di indennizzare le suddette vittime che siano costituite parti civili nei procedimenti penali intentati nei confronti degli autori dei reati di tipo mafioso.
L'organo essenziale del Fondo è il Comitato di Solidarietà per le vittime dei reati di tipo mafioso che siede presso il Ministero dell'Interno, presieduto dal “Commissario per il coordinamento delle iniziative di solidarietà per le vittime dei reati di tipo mafioso”.
Il Comitato delibera, alle condizioni previste dalla legge, i benefici economici alle vittime pari al danno quantificato in sede penale nel giudizio contro l'autore del reato nonché alle spese ed onorari di costituzione e difesa posti a carico degli imputati.
La delibera del Comitato viene quindi trasmessa alla Consap - Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso che, in forza di atto concessorio con il Ministero dell'Interno, provvede alla gestione del Fondo stesso ed alla materiale erogazione del beneficio deliberato.
A tal fine, la CONSAP:
- chiede ai beneficiari l'indicazione delle coordinate bancarie sulle quali effettuare l'accredito del beneficio concesso;
- ricevuta l'indicazione di cui sopra, ordina l'accredito delle somme dovute.