Premessa.
Da marzo 2011 verranno inviati avvisi precoattivi per il recupero indennizzi per sinistri provocati da veicoli non coperti da assicurazione. Tali avvisi verranno notificati ai proprietari dei veicoli che hanno causato un danno. Tutti gli indennizzi pagati dal 2010 dalle imprese designate, e successivamente rimborsati da parte del Fondo, saranno oggetto della campagna di recupero.
La notifica dell’avviso precoattivo interrompe la prescrizione.
FAQ.
D1. Di quale sinistro si tratta?
R. Di un sinistro da circolazione stradale, causato da un veicolo di sua proprietà che, al momento dell’evento, risultava privo di copertura assicurativa e che arrecava danni a terzi.
D2. Che cosa è il numero di sinistro?
R. Il numero di sinistro è un codice identificativo (p.es. 881B12345B2008) attribuito dalla Impresa Designata territorialmente competente composto da:
- Codice Impresa Designata (p.es 081);
- Categoria del sinistro (B=non assicurato);
- Numero progressivo del sinistro (p.es 12345);
- Tipo sinistro (B=non assicurato);
- Anno di accadimento del sinistro (p.es 2008).
D3. Chi ha pagato per tale sinistro?
R. L’Impresa Designata territorialmente competente ha provveduto al pagamento del sinistro così come meglio indicato nel prospetto allegato all’avviso di pagamento da Lei ricevuto. Successivamente il Fondo di garanzia, a seguito dei rimborsi effettuati a favore dell’Impresa Designata, si è surrogato nei diritti di rivalsa nei suoi confronti in qualità di proprietario del veicolo non assicurato.
D4. Quale è stata, nel mio caso, l’Impresa Designata che ha pagato?
R. L’impresa Designata che ha pagato è quella territorialmente competente individuata in base al luogo di accadimento del sinistro. La designazione delle Imprese, valida per un triennio, avviene per legge tramite provvedimento dell'Isvap (l'ultimo attualmente in vigore è il provv. n. 2496 del 28/12/2006).
| Codice Impresa | Impresa Designata | Regione/i in cui si è verificato il sinistro |
| 026 | Allianz Riunione Adriatica di Sicurtà S.p.A. | Marche, Puglia |
| 027 | Assitalia – Le Assicurazioni d’Italia S.p.A | Lazio, Basilicata, Calabria |
| 028 | Assicurazioni Generali S.p.A. | Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Lombardia, Campania |
| 073 | Fondiaria – SAI S.p.A | Trentino Alto Adige, Emilia-Romagna, Toscana, Abruzzo, Molise, Sicilia, Repubblica di San Marino |
| 176 | Società Reale Mutua di Assicurazioni | Piemonte, Val D’Aosta |
| 075 | Sata Assicuirazioni S.p.A | Umbria |
| 081 | Toro Assicurazioni S.p.A | Liguria, Sardegna |
D5. Che cosa è la copertura assicurativa di un veicolo?
R. La copertura assicurativa di un veicolo deriva da una polizza RCA (acronimo di responsabilità civile auto) che è il contratto assicurativo stipulato con la compagnia di assicurazione che copre i danni involontariamente causati agli altri a seguito della circolazione stradale. Le polizze auto coprono danni fino ad un massimale prestabilito e hanno tariffe diverse a seconda delle varie compagnie assicurative e dei servizi offerti.
L’assicurazione auto è obbligatoria e copre un veicolo anche quando è in sosta o senza guidatore. In altri termini possiamo dire che se la vostra auto è assicurata, cosa che deve sempre essere per legge, in caso di incidente automobilistico al posto vostro pagherà i danni la compagnia di assicurazione alla quale vi siete affidati. Il danneggiato verrà risarcito nei limiti previsti dal massimale di polizza.
Una polizza RCA protegge non solo Lei ma chiunque sia alla guida della vostra auto ed abbia un sinistro. La RCA non "protegge” necessariamente solo il proprietario del mezzo, ma chiunque, salvo diversamente scritto nel contratto assicurativo, sia alla guida dello stesso, salvo eccezioni (se vi hanno rubato la macchina e lo avete denunciato alla pubblica autorità ad esempio la copertura assicurativa non è valida).
D6.Che cos’è il massimale?
R. È la cifra massima che una compagnia risarcirà in caso di incidente. Nel caso del FGVS il risarcimento del danno avviene nei limiti del massimale stabilito per legge. L'intervento del Fondo è limitato al massimale di legge vigente al momento del sinistro (dall'11.12.2009 € 2.500.000,00 per danni a persona per sinistro ed € 500.000,00 per danni a cose per sinistro).
Per i massimali di legge relativi ai sinistri verificatisi prima di tale data può consultare il sito Consap e ciccare sul link http://www.consap.it/Fondi/FGVS
D7. Che cosa è il premio di Polizza?
R. Il premio di polizza è il prezzo che l'assicurato versa all'assicuratore in cambio delle garanzie prestate. Con l’avvenuto pagamento l'assicurazione contrae l'obbligo a risarcire i terzi, entro i limiti convenuti, per il danneggiamento derivante da un sinistro causato dall'assicurato oppure direttamente il proprio assicurato nei danni dei contratti Rischi diversi. In pratica, è il costo della polizza.
Il pagamento del premio al momento della stipula del contratto è molto importante perché se il premio non viene versato, l'assicurazione resta sospesa sino alle ore 24 del giorno del pagamento e, in caso di sinistro, interviene il Fondo di garanzia per il tramite dell’Impresa Designata territorialmente competente.
Nei contratti con tacito rinnovo, dopo il giorno di scadenza della Polizza si hanno ancora 15 giorni a disposizione, chiamati "periodo di mora", per pagare quanto dovuto, durante i quali la copertura assicurativa resta operante; pertanto, dopo il quindicesimo giorno la garanzia resta sospesa fino alle ore 24 del giorno in cui si versa il premio: in tale circostanza, in caso di incidente stradale, interverrà per il tramite dell’Impresa Designata il Fondo di garanzia in quanto il veicolo risulterà come non assicurato.
Nei contratti annuali (ad es. compagnie telefoniche e/o on line) il periodo di mora non è operante; pertanto alle ore 24.00 del giorni di scadenza ed in mancanza di esplicito rinnovo con contestuale pagamento del premio, la garanzia non è operante e, in caso di incidente stradale, interverrà per il tramite dell’Impresa Designata il Fondo di garanzia in quanto il veicolo risulterà come non assicurato.
D8. Che cosa è il Fondo di garanzia per le vittime della strada?
R. Il Fondo di garanzia per le vittime della strada, istituito con legge n. 990 del 1969 (abrogata con l'entrata in vigore del Codice delle Assicurazioni Private) ai sensi dell'art. 283 del D.lgs n. 209 7/9/05, assolve allo scopo di provvedere al risarcimento dei danni causati da:
- veicoli o natanti non identificati, per soli danni alla persona (dal 24 novembre 2007, a seguito del decreto legislativo n.198 del 6 novembre 2007, il risarcimento è dovuto anche per i danni alle cose, con una franchigia di Euro 500,00, in caso di danni gravi alla persona);
- veicoli o natanti non assicurati – come nel suo caso - per danni alla persona nonché per danni alle cose con una franchigia, per quest'ultimi, di Euro 500,00 (dal 24 novembre 2007, a seguito del decreto legislativo n.198 del 6 novembre 2007, i danni alle cose verranno risarciti integralmente);
- veicoli o natanti assicurati con Imprese poste in liquidazione coatta amministrativa, sia per i danni alla persona che per i danni alle cose;
- veicoli posti in circolazione contro la volontà del proprietario, sia per i danni alla persona che per i danni alle cose.
L'intervento del Fondo, nei casi sopracitati, è limitato al massimale di legge vigente al momento del sinistro (dall'11.12.2009 € 2.500.000,00 per danni a persona per sinistro ed € 500.000,00 per danni a cose per sinistro).
Per i massimali di legge relativi ai sinistri verificatisi prima di tale data può consultare il sito Consap e ciccare sul link http://www.consap.it/Fondi/FGVS
D9. Chi ha stabilito che la responsabilità del sinistro sia mia?
R. La sua responsabilità è stata provata da:
- una Sentenza civile o una Sentenza Penale che ha accertato la dinamica del sinistro e la sua conseguente responsabilità
- una transazione in corso di causa con escussione (interrogatorio) di testimoni e/o di perizie (ctu tecniche – consulenze tecniche d’ufficio) che abbiano accertato la dinamica del sinistro e la sua conseguente responsabilità
- da un verbale delle Autorità intervenute sul luogo del sinistro (carabinieri, polizia di stato, polizia municipale, vigili del fuoco, ecc.).
D10. Come è stato quantificato il danno e definito l’importo del risarcimento?
R. basandosi su tabelle fori locali per definizione in via transattiva (sono tabelle del tribunale, che utilizzano le imprese designate per definire i corrispettivi economici per l’accordo tra le parti). Le Imprese Designate godono di autonomia per importi fino a 80.000 Euro per gli accordi transattivi; oltre tale cifra le Imprese Designate effettuano pagamenti in base alle sentenze o, in mancanza, a seguito autorizzazione rilasciata da Consap-Fondo mediante benestare.
D11. Posso visionare il fascicolo, gli atti? A chi devo rivolgermi?
R. Se c’é stata una sentenza è bene rivolgersi al Tribunale che ha emesso la sentenza e chiedere gli atti. Se non c’é stata una sentenza è necessario passare il ticket al II livello (l’impresa Designata dovrebbe garantire la consultazione del fascicolo, ma attualmente non è possibile girare questo onere all’impresa stessa).
D12. Che vuol dire la surroga del Fondo?
R. La surrogazione è disciplinata dall'art. 1201 del codice civile (per volontà del creditore) secondo cui: il creditore (ossia l’Impresa Designata che ha pagato l’indennizzo per il suo sinistro), ricevendo il pagamento da un terzo (ossia il Fondo di garanzia che ha rimborsato all’Impresa Designata l’importo corrisposto al danneggiato), può surrogarlo nei propri diritti. La surrogazione deve essere fatta in modo espresso e contemporaneamente al pagamento.
La legge prevede dunque la volontà espressa del creditore – in questo caso è l’Impresa Designata che ha pagato l’indennizzo per il suo sinistro – che ricevendo l'adempimento (ossia il rimborso) da parte del terzo (ossia il Fondo di garanzia) dichiari di volerlo far subentrare nei suoi diritti verso il debitore (ossia il responsabile del sinistro).
D13. Quando è stato effettuato il rimborso da parte del Fondo a favore dell’Impresa Designata?
R. Il Fondo di garanzia ha rimborsato l’Impresa Designata entro l’esercizio successivo (un anno) a quello nel corso del quale è avvenuto il pagamento dell’indennizzo in relazione al sinistro da Lei causato.
Il Fondo di garanzia ha rimborsato l’Impresa Designata prima della richiesta di emissione ad Equitalia Gerit dell’avviso di pagamento da Lei ricevuto.
D14. Che cosa vuol dire azione di regresso dell’Impresa Designata nei confronti del soggetto danneggiante non assicurato?
R. L’azione di regresso è un diritto espressamente sancito dal Codice delle Assicurazioni (art. 292) nei confronti dei responsabili del sinistro. L’Impresa Designata che anche in via transattiva ha risarcito il danno nei casi previsti dall’art. 283 (caso A: veicolo non identificato; caso B: veicolo non assicurato; caso C: veicolo assicurato con compagnia posta in lca; caso D: veicoli posti in circolazione contro la volontà del proprietario) può esperire l’azione di regresso nei confronti del responsabile del sinistro per il recupero dell’indennizzo pagato nonché degli interessi e spese. Ciò in quanto l’Impresa Designata si trova nella posizione giuridica del soggetto che, essendo tenuto per legge all’adempimento del debito altrui, si surroga, pagandolo, al creditore soddisfatto (primo livello di surroga, colui che ha danneggiato à Impresa Designata).
L’azione di regresso non avviene in caso di polizza assicurativa stipulata con una assicurazione posta in liquidazione coatta amministrativa (caso C)
D15. Perché devo rispondere del sinistro se il giorno dell’evento non ero io il conducente del veicolo responsabile?
R. La Legge 990 del 24.12.1969 rende obbligatoria l'assicurazione per la Responsabilità Civile per tutti i veicoli circolanti e non, purché tenuti su spazi pubblici ed in particolare riguarda automobili, autocarri, rimorchi, moto, ciclomotori e natanti.
L’obbligo assicurativo della responsabilità civile auto è a carico del proprietario o del locatario o dell’usufruttuario dell'autovettura in solido con il conducente del veicolo.
Se dunque una persona guida un veicolo non di sua proprietà, e causa un incidente stradale, sarà chiamata a risponderne in solido con il proprietario.
Lo stesso dicasi nel caso di circolazione stradale senza copertura assicurativa: la responsabilità sarà addebitata al proprietario in solido con il conducente se diverso dal primo.
Il mancato pagamento del premio nei termini previsti, equivale a non essere assicurati.
L’assicurazione RC auto è obbligatoria anche se un veicolo non viene più usato, ma viene parcheggiato su un luogo pubblico. Se invece viene tenuto in un luogo assolutamente privato, l'assicurazione può essere sospesa e comunque non vige più obbligo.
D16. Come posso pagare ed a chi?
R. Per poter effettuare il pagamento si può utilizzare il bollettino MAV allegato all’avviso di intimazione SENZA ADDEBITO DI COMMISSIONI presso tutte le filiali della Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.
In alternativa al canale bancario gratuito, il pagamento può essere effettuato:
- presso qualsiasi azienda di credito o presso gli sportelli dell’Agente di Riscossione della Provincia competente;
- presso gli uffici postali, utilizzando il bollettino allegato all’avviso di intimazione;
- mediante domiciliazione bancaria, contattando il CALL CENTER dell’Agente incaricato della Riscossione (numero verde indicato in basso a pagina 3 dell’avviso di intimazione), prenotando il pagamento delle successive fatturazioni con addebito sul proprio conto corrente bancario alle condizioni concordate con la propria banca.
In alternativa è possibile, altresì, effettuare il pagamento presso le ricevitorie della SISAL autorizzate a svolgere questo servizio, presentando l’apposita scheda unita al bollettino MAV (cfr. Allegato).
Al pagamento avvenuto sarà rilasciata una ricevuta recante gli estremi identificativi dell’operazione ed il codice fiscale/partita IVA dell’utente. Tale servizio è disponibile per importi inferiori a € 2.500,00 per singolo pagamento. Costo dell’operazione € 1,55
D17. Posso ottenere una rateizzazione del pagamento?
R. Per poter richiedere una rateazione del pagamento intimato, deve attendere che venga emesso il ruolo. Successivamente, entro i termini previsti per il pagamento della cartella esattoriale, si può presentare apposita istanza di rateazione presso l’Agente della Riscossione incaricato, secondo le modalità in essere presso l’Agente medesimo.
D18. Che cosa è l’iscrizione a mezzo ruolo?
R. Definizioni: Il ruolo è un atto amministrativo collettivo in cui sono iscritte tutte le somme dovute dai contribuenti che hanno domicilio fiscale in comuni compresi nell’ambito territoriale cui il ruolo si riferisce. Esso contiene, per ogni destinatario il CF, il periodo d’imposta, l’imponibile, l’imposta, gli interessi e le sanzioni eventualmente dovute. L’ufficio forma il ruolo in base ad un titolo che lo legittima a riscuotere, ossia in base alla dichiarazione o in base ad un avviso di accertamento. Il ruolo è inviato in via telematica all’agente della riscossione, Equitalia SpA, che dà comunicazione delle singole iscrizioni ai contribuenti mediante la cartella di pagamento, che costituisce atto di precetto. La cartella di pagamento contiene l’invito a pagare entro 60 giorni le somme iscritte al ruolo, con l’avvertimento che, in mancanza, si procederà ad esecuzione forzata.
Quando non si paga una multa, un’imposta, una tassa, un contributo o qualsiasi altra somma dovuta per legge gli enti impositori (in questo caso il Fondo per surroga all’Impresa Designata, ai sensi dell’art. 1201 c.c.) dopo aver inviato al cittadino inadempiente un avviso detto “bonario” per recuperare il tributo o il contributo senza successo, incaricano della riscossione la società a partecipazione pubblica Equitalia-Gerit S.p.A.
Quando la riscossione è demandata a Equitalia-Gerit SPA, si dice che le somme dovute sono iscritte a ruolo, mentre fino a quando sono gestite dagli enti impositori, si dicono in fase amministrativa. L’Equitalia notifica al cittadino moroso una cartella di pagamento con cui invita al pagamento entro 60 giorni dalla notifica, dopodiché la società potrà avvalersi di mezzi più coercitivi per riscuotere le somme iscritte a ruolo.
Il RUOLO è l'elenco dei debitori e delle somme da essi dovute formato dall'ufficio ai fini della riscossione a mezzo del concessionario (ossia, in questo caso, l’agente della riscossione incaricato, Equitalia-Gerit). L'iscrizione nei ruoli costituisce una modalità di riscossione delle imposte ai sensi dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973.
Qualora l'avviso di pagamento resti insoluto, si procede all'emissione della CARTELLA DI PAGAMENTO con ulteriore aggravio di spese a suo carico, per sanzioni ed interessi.
D19. Che cosa è la costituzione in mora?
R. La costituzione in mora del debitore consiste nella richiesta fatta per iscritto al debitore dal creditore (in questo caso il Fondo di garanzia per le vittime della strada) di adempiere l'obbligazione (in questo caso di provvedere al pagamento per il sinistro causato con sua responsabilità). Tale richiesta viene comunemente inoltrata a mezzo piego o lettera raccomandata con avviso di ricevimento, in modo da consentire di provare la data del ricevimento.
Inoltre, interrompe i termini di prescrizione e pone a carico del debitore il rischio in caso di impossibilità sopravvenuta della prestazione.
D20. Che cosa è l’interruzione della prescrizione?
R. La prescrizione è il mezzo con cui l'ordinamento giuridico opera l'estinzione dei diritti quando il titolare (ossia in questo caso il Fondo di garanzia, creditore dell’importo a Lei richiesto a mezzo intimazione) non li esercita entro il termine previsto dalla legge. (art. 2934 cod. civ.).
L’art. 2943 c.c. dispone che “la prescrizione è interrotta dalla notificazione dell'atto con il quale si inizia un giudizio, sia questo di cognizione ovvero conservativo o esecutivo, ovvero da ogni altro atto che valga a costituire in mora il debitore per il pagamento di somme dovute. Toglie ogni valore al tempo anteriormente trascorso. La prescrizione è di 2 anni, 10 in caso di sentenza o in presenza di lesioni personali.
D21. Ho ricevuto l’avviso di intimazione al pagamento ma, all’epoca del sinistro, ero regolarmente assicurato.
R. In tale circostanza l’utente deve inoltrare a mezzo e-mail (info.recuperieq@consap.it) o tramite fax (06/85796318) la documentazione attestante la copertura assicurativa alla data del sinistro e precisamente:
- copia del contratto di assicurazione;
- copia del certificato di assicurazione.
- copia del contrassegno.
In assenza di tale documentazione, dovrà essere trasmessa dichiarazione rilasciata dalla Compagnia assicurativa di appartenenza che attesti e certifichi che il veicolo di proprietà alla data del sinistro era regolarmente coperto da assicurazione (nella dichiarazione dovrà essere indicato la targa del veicolo nonché il proprietario dello stesso).
D22. Ho ricevuto l’avviso di intimazione al pagamento ma, all’epoca del sinistro, non ero più il proprietario del mezzo (ad esempio per intervenuta vendita o rottamazione del veicolo).
A) VENDITA
R. Quando si vende un'auto sarebbe opportuno controllare che il compratore trascriva il passaggio di proprieta' entro 60 gg, come previsto dalla normativa (art. 94 del Codice della Strada), altrimenti la vettura rimane intestata al venditore che, pur inconsapevole, rischia di incorrere in tutte le conseguenze legate al presunto possesso ed uso (bolli non versati, danni provocati a cose o persone, multe).
Per farlo, si potrà richiedere una visura direttamente agli uffici del Pra o, in alternativa, utilizzare il servizio on-line dell’Aci.
Non appena si e' informati della mancata trascrizione occorre provvedervi. Questi i rimedi previsti:
Direttamente da parte del venditore:
In primo luogo, si puo' chiedere al Pra la trascrizione di un nuovo atto in cui sia rinnovata la dichiarazione di vendita (tramite scrittura privata autenticata in doppia copia). In tal caso, sono a carico del venditore tutte le spese (imposta di bollo e di trascrizione, nonche' le spettanze ACI), cosi' come gia' previste per la trascrizione al Pra. Il vantaggio e' nel non dover presentare il documento di proprieta' (che probabilmente non è in possesso del venditore)
Tramite ricorso al Giudice:
Se la prima strada non e' percorribile, e' possibile rivolgersi al Tribunale (o al Giudice di Pace se l'importo oggetto della contesa, comprensivo di sanzioni ed interessi, non supera i 2.582,28 euro) che riconosca, tramite sentenza, che l'auto sia stata venduta ad un compratore che non ha fatto la trascrizione al PRA.
Per la causa occorre presentare un certificato cronologico del veicolo, rilasciato dal PRA, oltre a –ovviamente - tutte le prove che dimostrino la vendita (contratto, assegni, estratti conto, eventuali testimoni), chiedendo al Giudice di pronunciarsi con sentenza ad ordinanza, sulla cui base si fa la trascrizione. Contestualmente, su richiesta del venditore, il Giudice ordina alla Conservatoria del Pra di trascrivere il passaggio di proprieta' senza oneri per il venditore.
Questa procedura vale anche se ci si e' rivolti a un'Agenzia di pratiche automobilistiche che - magari perche' fallita - non ha fatto la trascrizione (esistono i pagamenti dell'agenzia per il disbrigo delle pratiche).
B) ROTTAMAZIONE
In caso di veicolo rottamato prima della data del sinistro contestato, occorre presentare via e-mail (info.recuperieq@consap.it) o tramite fax (06/85796318) il certificato di rottamazione - rilasciato dal centro raccolta presso il quale é stata demolita la vettura o concessionario/automercato/succursale della casa costruttrice - dal quale devono risultare i seguenti dati:
- nome e cognome del proprietario/detentore;
- indirizzo del proprietario/detentore;
- numero di registrazione/identificazione e la firma del titolare dell'impresa che rilascia il certificato;
- l'autorità competente che ha rilasciato l'autorizzazione all'impresa;
- la data e l'ora di rilascio del certificato e la data e l'ora di presa in carico del mezzo;
- l'impegno a provvedere alla richiesta di cancellazione dal PRA;
- gli estremi di identificazione del veicolo (classe, marca, modello, targa e numero di telaio), i dati personali e la firma del soggetto che effettua la consegna del veicolo (qualora si tratti di soggetto diverso dal proprietario, anche i dati di quest'ultimo);
- denuncia presentata agli organi di Pubblica Sicurezza, in caso di furto o smarrimento di targhe e/o documenti.
Questo certificato solleva da ogni responsabilità (civile, penale e amministrativa) il proprietario del veicolo. Inoltre dalla data di consegna del veicolo, dichiarata nel certificato, viene a cessare anche l'obbligo del pagamento della tassa automobilistica (bollo auto), a carico dell'intestatario al PRA.
Pertanto è importante:
- accertarsi, se si consegna il veicolo direttamente al centro di raccolta, che sia in possesso della prevista autorizzazione;
- esigere che il centro di raccolta o concessionario/succursale della casa costruttrice/automercato che ritira il veicolo per la demolizione rilasci il certificato di rottamazione (recante i dati minimi di cui sopra);
- conservare con cura il certificato di rottamazione per qualsiasi evenienza (in primo luogo di natura fiscale).
Se sul veicolo da demolire è iscritto al PRA un provvedimento di fermo amministrativo occorrerà prima cancellare al PRA il fermo amministrativo (dopo aver pagato le somme dovute al concessionario dei tributi) e dopo richiedere la "cessazione della circolazione per demolizione".
Si consiglia, prima di richiedere la demolizione, di richiedere una "visura", indicando la targa del veicolo, all'ufficio provinciale ACI – Pubblico Registro Automobilistico (PRA), o tramite il servizio visure online, per verificare che sul veicolo non sia iscritto un fermo amministrativo.